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Un impegno “preso” verso i contribuenti

Un impegno “preso” verso i contribuenti

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Vi riportiamo il comunicato della Fondazione Commercialisti Italiani, purtroppo c’è da specificare che la legge rimane tale e per l’eventuale modifica
bisognerà aspettare l’anno prossimo
.


La Risoluzione della VI Commissione Finanze della Camera

in materia di rimborsi da 730

Comunicato n. 07/2014

Lo scorso 23 dicembre, con un nostro Comunicato avevamo già scritto sulla assurda gestione dei rimborsi fiscali di importo superiore ad euro 4.000,00 conseguenti alla dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730.

In breve ricordiamo che la normativa attualmente vigente e disciplinata anche dal comma 586 della Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013), dispone che l’Agenzia delle Entrate, al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), possa effettuare controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.

Nel nostro comunicato di cui sopra avevamo avuto modo di approfondire la questione evidenziando le nostre perplessità ed i profili di incostituzionalità a nostro avviso, violati dalla norma.

Apprendiamo con piacere che la “Risoluzione Ribaudo n. 7-00282” sottoscritta dagli Onorevoli Ribaudo, Causi, Culotta, Moscatt, Ventricelli, Rocchi e Rostan, lo scorso 14 maggio, è stata approvata ad unanimità dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Una Risoluzione “perfetta” che rispecchia nella sua identicità quanto dalla Fondazione richiesto con il comunicato “I rimborsi dei 730 non si devono toccare”, prima richiamato ed a cui si rimanda.

Riteniamo dare merito e ringraziare l’On. Ribaudo primo firmatario della Risoluzione, nonché tutti gli Onorevoli co-firmatari e la stessa Commissione che poi ha approvato all’unanimità quanto previsto nel testo dimostrando sensibilità su un tema così delicato quale il tempestivo rimborso di imposte non dovute.

Entrando nello specifico, come detto in precedenza, abbiamo trovato molti punti in comune tra quanto delineato dal nostro Comunicato del dicembre scorso e la Risoluzione approvata lo scorso 14 maggio; nella Risoluzione viene infatti ribadito:

– “l’allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta con il modello 730, qualora le stesse siano superiori a 4.000 euro, comporterebbe un grave disagio economico anche per i numerosi contribuenti ai quali spettino detrazioni per carichi di famiglia che si sono avvalsi dell’opportunità, offerta dal decreto-legge n. 63 del 2013, di portare in detrazione dall’IRPEF le spese sostenute nel 2013 per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, nella misura, rispettivamente, del 50 e del 65 per cento”;

– “inoltre, la norma del comma 586 presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, alcuni profili di incostituzionalità, in particolare per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce, tra l’altro, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali”;

– “la previsione di cui al comma predetto 586 introduce infatti un’ingiustificabile discriminazione di carattere personale tra i contribuenti, che vengono, sotto questo profilo, distinti in due categorie, a seconda che l’ammontare del rimborso da loro richiesto sia inferiore o superiore alla soglia di 4.000 euro: in tal modo, chi vanta un credito fino a 4.000 euro potrà ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell’anno di presentazione del modello 730, mentre coloro che vantano un credito anche di un solo euro superiore a tale limite vedranno dilatarsi la tempistica del rimborso loro spettante, senza alcuna certezza circa i termini di effettiva erogazione dello stesso”;

– “le previsioni contenute nel citato comma 586 determineranno ritardi nell’erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini, i quali non si vedranno più accreditare nel mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o di agosto (per i pensionati) il credito da loro vantato nei confronti del fisco, ma dovranno attendere il controllo preventivo dell’Agenzia delle entrate che, ai sensi dal comma 587 della medesima legge di stabilità 2014, non sarà chiamata a rispettare alcun termine per erogare il rimborso dovuto”;

– “un ulteriore profilo di incostituzionalità di tale disposizione, secondo i firmatari del presente atto, riguarda appunto la mancata previsione di un termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve procedere ai rimborsi, segnalandosi a tale proposito come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (successivamente modificato), nella parte in cui non prevede un termine, a pena di decadenza, entro il quale il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, affermando in tal modo il principio indefettibile secondo cui devono essere stabiliti tempi certi nei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadini”.

A questo punto è opportuno segnalare che nel frattempo l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dando specifiche indicazioni ed interpretazioni sull’argomento con la Risoluzione 57/E del 30 maggio 2014.

Nella richiamata Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha specificato, ad esempio, che qualora il rimborso richiesto risulti superiore ai 4 mila euro ma scaturisca da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze da precedenti dichiarazioni, non sarà oggetto di controllo preventivo per cui il rimborso potrà essere erogato dal sostituto d’imposta nei modi ordinari.

Ancora l’Agenzia delle Entrate definisce che l’eventuale credito utilizzato per compensazioni di altri tributi e non richiesto a rimborso così come quello utilizzato precedentemente in compensazione con il modello F24, non concorre alla verifica del “plafond” di Euro 4.000,00.

Nella citata Risoluzione l’Agenzia delle Entrate prevede altresì che i sostituti d’imposta non dovranno trattenere gli acconti delle imposte per l’anno 2014 se di importo inferiore al rimborso di Euro 4 mila erogato dalla stessa in quanto verranno scomputati direttamente dal credito vantato mentre qualora l’importo del secondo acconto per l’anno 2014 risulti superiore al rimborso, il datore di lavoro dovrà trattenere sulla retribuzione del mese di novembre del dipendente la somma risultante dalla differenza tra i due importi.

L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 10 giugno, con un Comunicato Stampa (oramai triste consuetudine quasi assunta a fonte di diritto) ha inteso ‘giustificare’ il posticipo del rimborso con la necessità di evitare frodi sciorinando anche numeri e percentuali indicanti l’esiguo numero dei contribuenti interessati sottolineando che comunque ‘nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti….non più tardi di ottobre’: a nostro avviso simile ottimistica previsione non risponde comunque alle giuste aspettative dei cittadini; si rammenta che il rimborso, normalmente erogato dai sostituti circa 4 mesi prima, dispone il ristoro di imposte anticipate e non dovute!

Ora la parola passa al Governo, impegnato a valutare la soppressione della norma citata o l’assunzione di adeguate iniziative mirate ad una diversa gestione dei crediti di imposta; va da sé che dette attività dovrebbero aver veloce riscontro così da poter trovare applicazione sin dalle dichiarazioni dei redditi di prossima presentazione.

Una soluzione, alternativa alla soppressione ed in parte condivisibile, potrebbe essere individuata che in assenza di eventuali comunicazioni indirizzate dalla Agenzia delle Entrate ai sostituti di imposta, in ordine ad una sospensione di rimborso per una verifica in corso nei confronti di un contribuente, il datore di lavoro possa regolarmente procedere all’erogazione del credito.

Confidando che l’impegno governativo assunto possa seguire un iter procedurale snello e privo di ostacoli, assicuriamo che come nostra consuetudine, vigileremo in proposito contando altresì nell’attenzione alla problematica da parte degli Onorevoli sottoscrittori della Risoluzione approvata.

E’ opportuno fare un passo indietro ed abrogare una norma nata malissimo.

Livorno, 16 Giugno 2014

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Andrea Servolini