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Famiglia numerosa “categoria protetta”: la legge che c’è già (anche nel campo...

Famiglia numerosa “categoria protetta”: la legge che c’è già (anche nel campo lavorativo)

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Quante sono in Italia le leggi dello Stato senza applicazione?
ANFN ne ha trovata una che, se applicata con le dovute modifiche, risolvrebbe non pochi problemi a tante famiglie numerose. In particolare alle famiglie che a causa della crisi hanno perso il lavoro e non riescono a reinserirsi nel mondo del lavoro.

La Legge 551/61 risale al 1961, quando le famiglie numerose erano più di 2.800.000 (oggi siamo ca. 180.000) e intendeva tutelare i nuclei con almeno 5 figli in diversi aspetti della vita, dal lavoro, ai corsi di addestramento, alle tasse universitarie, all’edilizia popolare: “Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma(cioè componente di famiglia numerosa), per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due” e ancora: “Nell’avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci”. Oppure:”Gli Enti aventi per fine l’edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, oltre i servizi, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci. Tale percentuale opera in campo provinciale. Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose”.
E’ stupefacente l’assoluta attualità di questa legge che garantiva nella pratica quel “particolare riguardo per le famiglie numerose” sancito dall’articolo 31 della nostra Costituzione. Oggi che la perdita del lavoro è una realtà per moltissime famiglie, la possibilità di attuare una norma che è anche di buon senso (avere un occhio di riguardo e non licenziare chi ha più bocche da sfamare e che per l’età faticherebbe a reinserirsi nel mercato del lavoro) si scontra con il totale disinteresse della politica. Eppure la soluzione legislativa per fare qualcosa e salvare molte famiglie e molti bambini dall’indigenza c’è.
Noi di ANFN non intendiamo limitarci alla semplice riesumazione di una legge che per anni è rimasta lettera morta, ma proponiamo alcune semplici modifiche per attualizzarla e renderla praticabile, inserendo in partica le famiglie numerose tra quelle categorie “protette” (come disabili, orfani di guerra…) che devono avere una corsia preferenziale anche nel lavoro.
A seguire il testo della legge e le nostre proposte di modifica:

L 551/61 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Giugno 1961
Legge 27 giugno 1961, n. 551 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 172). —
Provvedimenti a favore delle famiglie numerose.

TITOLO I

Art. 1.

Nell’avviamento degli allievi ai corsi di addestramento
professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto
per ogni dieci, o frazione di dieci.
a)Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le
famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e a carico,
o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale
quota di riserva, l’interessato deve documentare, nella domanda di
ammissione, il possesso di tale requisito specifico.

Art. 2.

Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli
apprendisti di cui all’art. 3 della legge 10 gennaio 1955, n. 25, la
qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i
requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda. Detti
requisiti debbono permanere alla data dell’accoglimento della
domanda.
Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono
comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci
assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini
dell’applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso
datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.
I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma
precedente ad assumere lavoratori facenti parte di famiglie numerose,
non vi provvedano, b) sono puniti con una ammenda fino a lire 3.000 per
ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge
riservato alle famiglie numerose e non coperto.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è
innovato alle disposizioni in vigore in materia di cui alla legge n.
204 del 29 aprile 1949.

Art. 4.

Gli Enti aventi per fine l’edilizia popolare sono tenuti ad
includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro
camere, oltre i servizi, nella proporzione di uno a dieci, o frazione
di dieci. Tale percentuale opera in campo provinciale.
Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati, con diritto
di precedenza, alle famiglie numerose, che comprendono almeno tra
genitori e figli, sette componenti, il cui reddito globale non sia
sottoposto ad imposta complementare.
Nell’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, di
quattro o più camere, già costruiti, che si rendano disponibili, le
famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti indicati
nei commi precedenti.
Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è
riservato a quelle composte esclusivamente dai capi di famiglia
numerosa, purchè ne facciano domanda.

TITOLO II

Art. 5.

Dopo il primo comma dell’art. 16 della legge 9 agosto 1954,
numero 645, è aggiunto il seguente:
<>.

Art. 6.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui alla legge 18
dicembre 1951, n. 1551, relativamente alla metà dell’esenzione o
all’esenzione totale dalle tasse universitarie, gli studenti
universitari appartenenti alle famiglie numerose, il cui reddito
globale non sia soggetto a tassazione per l’imposta complementare,
sono esenti dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 4
della succitata legge.

Art. 7.

All’art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
< titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per l'ammissione in istituti convenzionati>>.

TITOLO III

Art. 8.

I numeri 1 e 2 dall’art. 85 del testo unico delle leggi sul
reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:
<<1) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico; <<2) figlio di genitori che abbiano avuto altri figli di nazionalità italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino il servizio militare>>.

Art. 9.

All’art. 128 del testo unico predetto, sostituito dall’art.
3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro per la
difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la
seguente lettera:
<>.

TITOLO IV

Art. 10.

Gli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono modificati come segue:
< b) riduzione proporzionale dei redditi accertati agli effetti
della imposta sui redditi di ricchezza mobile, al netto della quota
esente di cui al primo comma dell’art. 89, sui redditi di terreni e
dei fabbricati e della imposta sui redditi agrari, in modo che
rimanga esente una quota complessiva di lire 5.000.000.
Il numero dei figli necessario per godere di tali agevolazioni è
ridotto a sei per le vedove di guerra, finchè permane lo stato
vedovile.
Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato al
possessore del fondo nella conduzione dell’impresa agricola, le
agevolazioni relative all’imposta sul reddito agrario si applicano
nei limiti della quota di reddito a lui spettante.
Le agevolazioni previste nei commi precedenti continuano a
competere in caso di morte dei genitori a favore del figlio che abbia
assunto la qualità di capo famiglia e che abbia effettivamente a
carico non meno di quattro fratelli>>.
< dagli articoli precedenti competono nella misura della metà quando il numero dei figli effettivamente a carico non è inferiore a cinque>>.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nell’articolo precedente si
applicano a decorrere dal 15° giorno immediatamente successivo a
quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Art. 12. Nelle successioni per causa di morte l’imposta sul valore
globale dell’asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore
complessivo dell’asse accertato dall’ufficio non superi i 20 milioni
di lire e la successione si apra fra genitori e figli e questi siano
almeno cinque.
Nel caso che uno o più figli godano di un patrimonio personale, la
quota a loro spettante del valore complessivo dell’asse viene esclusa
dalla riduzione sopra accordata.

Art. 13. Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa se di
tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati
rispettivamente al lavoro o all’abitazione della famiglia, sono
soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando
l’acquirente abbia sette o più figli a carico ed il suo reddito
globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La
tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà quando
l’acquirente abbia almeno cinque figli a carico.
Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del
terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della
famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e
quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall’acquisto ed
ultimata entro i due anni successivi.
Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della
famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato
al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei
precedenti commi, è accordata l’esenzione dalla imposta di consumo
sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali
costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa
proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia
con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.
I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati
quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni
dall’acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati
alla abitazione o al lavoro della famiglia acquirente o la casa perda
la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo
comma, il termine si computa dalla data dell’ultimazione della
costruzione.

LE NOSTRE PROPOSTE
a) considerato che nel’61 le famiglie numerose erano 2.800.000 e oggi sono poco piu’ di 180.000 occorre portare da 5 a 4 figli (almeno);

b) portare l’ammenda all’azienda per mancata assunzione da L. 3000 (poi dal 1982 a L. 9.000) a Euro 30,62 al gg (come previsto per le CATEGORIE PROTETTE);

Queste le nostre 2 proposte in aggiunta:

c) le aziende sono tenute a preservare dal licenziamento e dalla cassaintegrazione i componenti di famiglia numerosa
d) far rientrare le nostre famiglie nelle CATEGORIE PROTETTE, come disabili, orfani, orfani di guerra ecc.. (Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 – Supplemento Ordinario n. 57)