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Disegno di legge a tutela delle famiglie numerose

Disegno di legge a tutela delle famiglie numerose

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PREMESSA: Onorevoli colleghi, già da diversi anni in Italia vi è un crescente clima di sospetto quando non di disprezzo nei confronti delle famiglie numerose.
Sempre più genitori, quando fanno coming out sul numero di figli o quando vengono sorpresi in loro compagnia, sono oggetto di pubblico dileggio con frasi come: “Non avete la televisione?”, “Adesso basta, però!”, “Signora, con quanti uomini li ha fatti?”, “Un po’ di cervello, perbacco!”, “Non sapete che esistono gli anticoncezionali?”, “Non riuscite proprio a contenervi?” o semplicemente “Conigli!”.
Ma c’è di più, in alcuni locali, in alcuni alberghi o anche appartamenti, se si hanno più di 2 figli spesso non si è ammessi, esattamente come nell’apartheid sudafricano.
Sul piano politico, nonostante l’art. 31 della Costituzione chieda un “particolare riguardo per le famiglie numerose”, questi nuclei sono vessati con iniquità di ogni genere.
Le madri di famiglie numerose sono solitamente licenziate o addirittura nemmeno assunte. Non potendo darsi anima e corpo all’azienda, sono normalmente fatte oggetto di mobbing o comunque marginalizzate nell’ambiente di lavoro, nel disprezzo dei responsabili e dei colleghi.
In tale contesto si rende particolarmente urgente il varo di una legge che vada a tutelare le famiglie numerose, che attualmente sono quelle che – nonostante stiano garantendo un futuro alla nazione – hanno maggior probabilità di finire sotto la soglia di povertà.

PROPOSTA DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
Per famiglia numerosa si intende un nucleo familiare composto da più di due persone. All’anagrafe sono queste due persone a decidere quanti figli intendono inserire nel proprio stato di famiglia, indipendentemente dal fatto che tali figli esistano concretamente oppure no.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 1 della legge, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla inferiorità dei componenti la famiglia numerosa o ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi legati alla numerosità della famiglia. La pena è aggravata di un terzo nel caso di amministratore pubblico o parlamentare e di due terzi nel caso di Ministro, di Sottosegretario o di Segretario di partito.

Art. 3

Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Art. 4

Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 2 della proposta di legge, il giudice dispone la pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore di una famiglia numerosa.
Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita in favore della famiglia: il baby-sitting, il lavaggio e lo stiraggio degli indumenti di tutta la famiglia, l’acquisto dei beni di prima necessità cercando sempre il prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo confrontando diversi centri commerciali, la cucina dei pasti tenendo conto dei gusti di ciascuno, il sostegno dei figli nel lavoro domestico assegnato a scuola, il sostegno psicologico ai figli nelle crisi pre-adolescenziali e adolescenziali, la supervisione sulle frequentazioni amicali dei figli, nonché sulle diverse chat attive sul cellulare dei figli o sui siti che essi visitano, i colloqui con tutti gli insegnanti di ogni figlio e chi più ne ha più ne metta.

Art. 5

La Repubblica riconosce il giorno 15 maggio quale Giornata nazionale contro la famiglianumerosafobia al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e gli sbeffeggi nei confronti delle famiglie numerose.
In occasione della Giornata nazionale contro la famiglianumerosafobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

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Bene, abbiamo scherzato, abbiamo preso il disegno di legge Zan e abbiamo semplicemente sostituito i soggetti da tutelare, sostituendo gli LGBT con le famiglie numerose.
Ora, onestamente, un disegno di legge di tal fatta appare sensato? Può ragionevolmente una legge dello Stato – che per forza di cose deve basarsi su dati oggettivi – lasciare al cittadino di definire se stesso e la sua famiglia, indipendentemente dai dati di realtà? O di dichiarare il falso, come permette di fare l’art. 1?

Attenzione, perché la premessa è corretta: esistono davvero diverse forme di “bullismo” o di discriminazione nei confronti di molte famiglie numerose. Se dunque la premessa è corretta e simile – mutatis mutandis – a quanto avviene alle persone LGBT, di conseguenza anche tutto l’impianto della legge dovrebbe avere un senso.
Eppure sfido chiunque a trovare sensata una legge simile. E allora, perché mai dovremmo ritenere sensata la legge Zan?

Carlo Dionedi