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Assegno Unico Universale – Continuità delle domande presentate in anni precedenti

Assegno Unico Universale – Continuità delle domande presentate in anni precedenti

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Si ricorda che le domande di Assegno Unico Universale per i figli a carico già presentate negli anni precedenti e che si trovano in stato di “ACCOLTA”, valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione.

Rimane l’onere per gli utenti di comunicare nel corso dell’anno le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda alla sezione “Consulta e gestisci la domanda che hai presentatoTENENDO BEN PRESENTE CHE, secondo quanto disposto e salvo eventuali aggiornamenti, le modifiche avranno effetto dal momento in cui sono inserite e conseguentemente non ci sarà retroattività e quindi non si avrà diritto a conguagli per importi arretrati.  Tra le variazioni possibili oggetto di modifica rientrano:

–  nascita di un nuovo figlio – L’assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal settimo mese di gravidanza.

–  compimento del diciottesimo anno di età del figlio attestando il diritto all’Assegno in relazione ad una delle quattro situazioni descritte dalla norma (NB in mancanza di questa comunicazione l’assegno per il figlio neomaggiorenne viene sospeso) ovvero:

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgimento del servizio civile universale.

mantenimento della maggiorazione per le famiglie numerose con quattro o più figli a carico al compimento del ventunesimo anno di età di un figlio (che rimane a carico) e rimangono in Assegno Unico tre figli. Per determinare il numero totale di figli, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo Isee, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’assegno unico. Inserire il codice fiscale del figlio che compie 21 anni, e che rimane a carico, nell’apposita sezione.

Eventuale variazione dello status del figlio in ordine ad eventuali disabilità

Eventuali variazioni in ordine ad affido – adozione di figli

Ovviamente nel caso di nascita del primo figlio va presentata domanda di Assegno Unico Universale entro 120 giorni dalla nascita, avendo cura di avere elaborato la propria DSU e quindi di essere in possesso di attestazione ISEE.

Si ricorda che al compimento del ventunesimo anno di età del figlio, nel caso in cui esso rimane a carico, riprendono le detrazioni IRPEF. Per i lavoratori dipendenti la detrazione in busta paga non è automatica ma va richiesta al datore di lavoro mediante l’apposito modulo. In mancanza di questa comunicazione le detrazioni comunque non si perdono e vengono recuperate in sede di 730 o modello Unico PF. In questo contesto si ricorda che il limite di reddito perché un figlio sia considerato a carico dei genitori ammonta ad euro 4.000 (lordi) dal compimento del ventunesimo anno fino al compimento del ventiquattresimo anno ed euro 2.841 (lordi) successivamente al compimento del ventiquattresimo anno, limite fermo al 1998 ovvero a ventisei anni fa, come se il costo della vita per l’accrescimento e lo studio di un figlio si fosse fermato a quel tempo e con l’aggravante che si tratta di limiti reddituali lordi facilmente superabili anche con un piccolo lavoro estivo del figlio (con la conseguente perdita anche di eventuali detrazioni per spese mediche dei figli non più a carico ma da se stessi incapienti ai fini IRPEF). In più occasioni abbiamo fatto presente l’assurdità di questi limiti.

Tornando all’Assegno Unico universale, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

L’attestazione ISEE può essere ottenuta in tempi molto brevi con la presentazione in modalità precompilata della Dichiarazione Sostitutiva Unica, tramite l’apposito servizio online (disponibile sul nuovo Portale unico ISEE, che riunisce le varie modalità di acquisizione dell’ISEE) che ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.

Come già chiarito, l’Assegno Unico percepito nell’anno di riferimento (in questo caso 2022) partecipa alla determinazione dell’indicatore ISEE ma viene sottratto ai fini del mantenimento della prestazione dello stesso Assegno Unico ovvero:

“Ai fini dell’accesso e del mantenimento della prestazione, l’ente erogatore sottrae dal valore dell’ISEE l’ammontare del trattamento AUU percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell’ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.”

Questo in attesa di una sospirata revisione dell’impianto ISEE

Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2024 sono determinati e adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In attesa della comunicazione ufficiale della variazione del suddetto indice, a cura dell’ISTAT, la mensilità di Assegno unico di gennaio 2024 sarà liquidata sulla base degli importi previsti dalla tabella vigente nel 2023 per poi essere oggetto di conguaglio con la successiva mensilità.

Nuovo calendario pagamenti periodo gennaio – giugno 2024

Con la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, assicurando la conoscenza dei tempi di erogazione della prestazione, l’INPS prosegue la collaborazione con la Banca D’Italia avviata nel corso delle precedenti annualità, per elaborare e comunicare tempestivamente il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell’anno.

Pertanto, relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, si comunicano le seguenti date di pagamento dell’assegno unico e universale valevoli per il periodo gennaio – giugno 2024:

–      17, 18, 19 gennaio 2024;

–      16, 19, 20 febbraio 2024;

–      18, 19, 20 marzo 2024;

–      17, 18, 19 aprile 2024;

–      15, 16, 17 maggio 2024;

–      17, 18, 19 giugno 2024.

Il pagamento di nuove domande di Assegno Unico o variazioni di domande già presentate avverrà di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda o presentazione di variazione.

Paolo Moroni
Direzione Politica Nazionale Anfn

 

 

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2024/01/Circolare_14415/Allegati/14589_Messaggio-numero-15-del-02-01-2024.pdf