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Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione. Domande per l’anno 2024

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Direzione Centrale Inclusione e Invalidita’ Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 11-03-2024

Messaggio n. 1024

OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione. Domande per l’anno 2024

Premessa

Con il presente messaggio si comunica che è disponibile per l’anno 2024 la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazione a sostegno delle famiglie previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni:

contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali;
contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024,dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso[1] e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo; mentre, nel caso di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

1. Modalità di presentazione della domanda

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere (contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati o contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche) e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi.

La domanda deve essere presentata, corredata della relativa documentazione, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito www.inps.it, autenticandosi tramite la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In particolare, il servizio online di presentazione della domanda, denominato “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, è raggiungibile dal sito dell’Istituto, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”.

Si fa presente che per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda per il “contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali” nell’anno 2023 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità compresetra settembre e dicembre 2023, tenuto conto che è disponibile in procedura la domanda per l’anno 2024 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente, è possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo per l’anno 2024.

Nel caso di istanza del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati, ai fini del rimborso deve essere allegata la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) contenente tutte le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il contributo).

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.

Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si intende accedere, esclusivamente tramite il citato sevizio online “Bonus asilo nido e forme di

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supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto, o il servizio “Bonus nido” presente nell’app “INPS mobile”. Non verranno presi in considerazione allegati pervenuti con altre modalità.

Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Per accelerare le istruttorie e velocizzare i pagamenti, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l’utente può autocertificare in ciascuna mensilità l’importo richiesto negli appositi campi del citato servizio web messo a disposizione dall’INPS.

Così procedendo, l’accredito della rata spettante avverrà in maniera automatizzata, con notevole riduzione dei tempi di erogazione.

Il valore da inserire nei campi appositamente previsti deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.

La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA)[2].

Sugli importi autocertificati, saranno svolte le necessarie attività di validazione da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti.

A tale fine si evidenzia che l’Istituto disporrà i controlli previsti in materia di autocertificazioni di cui all’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e si rammenta che, a tale riguardo, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R., “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. Inoltre, si ricorda che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

Ciò premesso, si precisa che coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati non possono presentare anche domanda per il contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione per il medesimo minore.

Si ricorda che è possibile anche inserire una domanda relativa a minori in possesso di codici fiscali rilasciati dall’Autorità giudiziaria o dagli Enti comunali.

2. Precisazioni sui requisiti delle strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia

Con riferimento al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, sono pervenuti all’Istituto numerosi quesiti volti a conoscere i requisiti di cui devono essere in possesso i servizi integrativi per l’infanzia, affinché gli stessi possano essere rilevanti per la fruizione del contributo (ad esempio micronidi, spazi be.bi., ludoteche autorizzate, spazi gioco, ecc.).

A tale riguardo, si precisa quanto segue.

La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha stabilito la competenza dei Comuni nell’esercizio dell’attività di accreditamento delle strutture e dei servizi afferenti al già menzionato sistema integrato di interventi e servizi sociali. Al contempo, alle Regioni spetta la definizione dei criteri per l’accreditamento delle citate strutture e servizi.

Pertanto, ai fini dell’ammissione al contributo in esame, considerata la variegata offerta di servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che deve essere attribuita rilevanza alla sussistenza dei provvedimenti degli Enti competenti (ad esempio, Municipio – Direzione Socio Educativa) con i quali viene determinato, di volta in volta, l’accreditamento della struttura alla luce di elementi quali, a titolo esemplificativo, la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard dimensionali e organizzativi), il rapporto tra numero di bambini ed educatori, a prescindere, quindi, dalla mera denominazione della struttura.

3. Importi del contributo

L’importo del contributo è stato gradualmente elevato[3], e per il corrente anno, nel caso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE minorenni), di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, l’agevolazione potrà spettare in misura pari a:

un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile.

3.1 Misura del contributo per i nuclei familiari con figli successivi al primo di età inferiore a dieci anni. Novità apportate dalla legge n. 213/2023

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, all’articolo 1, comma 177, lettera b), ha disposto che: “Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro”.

Le modifiche recate dalla citata legge di Bilancio riguardano, pertanto, esclusivamente i nuclei familiari per i quali risulta quanto segue:

– nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;

– presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e un ISEE minorenni regolare fino a 40.000 euro.

In tali casi, il contributo sia per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati che per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è elevato di un importo pari a 2.100 euro e si hanno, pertanto, i seguenti importi massimi:

3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

L’importo massimo di 1.500 euro spetta, altresì, nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

4. Erogazione del contributo

L’INPS provvede alla corresponsione del contributo in esame con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).

In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente, dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’Istituto, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata ai contatti e-mail e SMS comunicati dal cittadino nella domanda.

Si fa presente che i pagamenti avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024.

Il contributo massimo erogabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido è determinato in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.

Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell’ISEE minorenni, se presente, del mese a cui si riferisce la mensilità.

Il contributo riconosciuto per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell’ISEE minorenni, se presente, del mese di presentazione della domanda.

Si raccomanda, pertanto, di provvedere alla tempestiva presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, in quanto il rimborso delle mensilità prenotate antecedenti alla data di presentazione della stessa viene erogato in misura minima, anche qualora si tratti del contributo per l’utilizzo di forme di supporto domiciliare.

In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minorenne, il contributo stesso è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo è erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, con una delle seguenti modalità: presentando idonea documentazione, presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte o rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi


[1] Cfr. il messaggio n. 889 del 2 marzo 2023.
[2] L’IVA non può essere applicata in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Fanno eccezione gli asili nido gestiti da cooperative sociali e ONLUS, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto per legge l’imposta è dovuta dalla struttura a titolo forfettario.
[3] Nell’ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, ha disposto a partire dall’anno 2017 la corresponsione di un buono di 1.000 euro annui. Successivamente, a decorrere dall’anno 2019, l’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l’importo del buono a 1.500 euro annui. Su tale impianto normativo è, poi, intervenuto l’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dall’anno 2020, ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo portandolo a un massimo di 3.000 euro annui.