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MA I COMUNI SANNO DELL’ASSEGNO PER I NUCLEI NUMEROSI?

MA I COMUNI SANNO DELL’ASSEGNO PER I NUCLEI NUMEROSI?

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La domanda sorge spontanea dopo che anche oggi una mamma ci ha telefonato chiedendoci: “E’ vero quello che si dice, che esiste un assegno per chi ha tre io più figli e rientra in un certo reddito?”
In comune non le hanno saputo dire nulla, rimandandola all'(introvabile) assistente sociale.
E’ vero, verissimo e sono soldi che il comune non deve tirare fuori dal proprio magro bilancio: l’erogazione infatti avviene attraverso l’INPS, a cui si riferiscono tutte le informazioni che potete leggere qui sotto.
A questo punto forse sarebbe opportuno che chi di dovere (chi?) provveda ad informare i comuni perché alle famiglie arrivi quello che gli spetta…

Assegni dei Comuni per il nucleo familiare e per la maternità: i nuovi importi-
Data pubblicazione: 04/03/2008<
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Sono stati rivalutati gli importi dell’assegno familiare e di quello di maternità concessi dai Comuni.
Per il 2008, l’importo di tali prestazioni sarà pari a:
– 124,89 euro per l’assegno per il nucleo familiare: il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 22.480,91 euro;
– 299,53 euro (per complessivi 1.497,65 euro) per l’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008; in questo caso, il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da tre componenti è pari a 31.223,51 euro.
Tali importi si riferiscono agli assegni da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2008; per i procedimenti relativi agli anni precedenti continuano ad applicarsi, naturalmente, i valori previsti per i rispettivi anni di riferimento.
Circolare n. 25 del 25 febbraio 2008

//www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=367


http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B&iMenu=1&itemDir=4792

CHE COS’È

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.


A CHI SPETTA

A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che sono iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati e pertanto pagano dal !° gennaio 2008 l’aliquota contributiva del 24,72%. In tale aliquota è compresa la quota dello 0,72% che serve a finanziare il fondo per gli assegni per il nucleo familiare, per la maternità, e l’indennità di malattia.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare, cioè:
punto elencoil richiedente dell’assegno
punto elencoil coniuge non legalmente separato
punto elencoi figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) aventi un’età inferiore ai 18 anni
punto elencoi figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro
punto elencoi nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.

Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

FAMIGLIE NUMEROSE

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

IL REDDITO
IL REDDITO

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).


LA DOMANDA

La domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/DIP) deve essere presentata:
punto elencoal proprio datore di lavoro dalla generalità dei lavoratori dipendenti;
punto elencodirettamente agli uffici Inps competente per residenza dai pensionati;
punto elencodirettamente agli uffici Inps dai lavoratori dipendenti in distacco sindacale o di aziende fallite o cessate;
punto elencodirettamente agli uffici Inps competente per residenza dai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e da coloro che ricevono prestazioni di disoccupazione non agricola, antitubercolare e di mobilità (modulo ANF/PREST);
punto elencodirettamente agli uffici Inps competente per residenza dai lavoratori agricoli dipendenti (modulo PREST/Agr.21/TP);
punto elencodirettamente agli uffici Inps competente per residenza dai lavoratori parasubordinati (modulo ANF/GEST.SEP.);

I pensionati possono presentare domanda al momento del pensionamento o successivamente.
Le domande possono anche essere inviate per posta o presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
Alla domanda deve essere allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia.
I moduli sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.

Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

IL PAGAMENTO

Il pagamento è effettuato dall’Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) oppure direttamente all’interessato al lavoratore con assegno circolare, con bonifico bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Il pagamento degli arretrati spettanti è comunque nei limiti della prescrizione di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

ASSEGNO AL CONIUGE

Dal 1° gennaio 2005 il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all’assegno, deve fare domanda al datore di lavoro o all’Inps attraverso i moduli utilizzati dall’altro coniuge (ANF/DIP, ANF/PREST ecc.). Oppure, se questi moduli sono già stati presentati, il coniuge può presentare una autonoma domanda al datore di lavoro o all’Inps utilizzando appositi moduli (ANF/DIP559, ANF/PENS 559, ANF/PREST 559).
I moduli sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli”.