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“GENESI”, UN PROGETTO DI LEGGE FIRMATO ANFN

“GENESI”, UN PROGETTO DI LEGGE FIRMATO ANFN

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Ripubblichiamo il progetto di legge illustrato da Alessandro Soprana all’assemblea di Riccione

LA PROPOSTA DI ANFN per una politica fiscale e familiare organica, rispondente ai bisogni delle famiglie e dei ragazzi: progetto di legge delle Famiglie per la Famiglia.

Il progetto di legge che andiamo a presentare si basa sull’esperienza delle famiglie numerose in Italia.
Perché le famiglie numerose?
Perché è la loro tipologia che evidenzia come le politiche familiari nel nostro Paese siano teoriche e basate su studi discutibili, alieni alla realtà delle cose.
La stesura di questo progetto di legge é stata possibile grazie alla costituzione dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, che ne é l’autrice, che ha permesso lo scambio e la verifica di dati oggettivi fra famiglie con almeno 4 figli.
Il progetto di legge non vuol in alcuna maniera limitare la platea degli aventi diritto se non nella fase sperimentale/introduttiva della durata i due anni, che serviranno a monitorare la legge nella sua applicazione correggendo/migliorando l’applicazione nelle sue parti.
Il progetto riguarda tutti i minori e gli studenti a carico (comunque non oltre il compimento del 26 anno d’età oppure non oltre all’età prevista per la conclusione degli studi comprese eventuali specializzazioni/praticantato obbligatorio più un anno). Questo perchè se da una parte si insiste sulla necessità che i cittadini abbiano una istruzione che determini il progresso morale e materiale del singolo e conseguentemente della società/nazione, dall’altra questa buona intenzione è disattesa dal sistema fiscale in essere: alle famiglie, in particolare se numerose, mancano le risorse economiche.
Altro elemento fondamentale: la semplicità del testo e la certezza della comprensione.
Si parte dal generale, la necessità di rispettare la dignità dei genitori nel non dover chiedere cose che sono diritti dei futuri cittadini, e si entra nel particolare quando si parla di educazione.
Con l’introduzione della quota di reddito non tassabile si introduce finalmente un valore minimo plausibile non tassabile a salvaguardia del minore e si dà la possibilità ai genitori di avere una certezza nella disponibilità finanziaria del nucleo famigliare.
Introducendo poi il rimborso per gli “incapienti”, lo stato dà un segnale di interesse/sostegno anche ai nuclei che diventano a rischio in caso di nascite ed elimina le odiose discriminanti economiche nei confronti delle coppie che desiderano avere figli.

Alessandro Soprana
Direttore rapporti politici ANFN

PROPOSTA DI LEGGE
Delega al Governo in materia di riforma del trattamento fiscale delle famiglie numerose


Art. l

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’ approvazione della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglie, secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 – Reddito imponibile
Il reddito imponibile familiare, è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi natura prodotti dai coniugi non legalmente eo effettivamente separati, nonché da quelli prodotti da altri familiari conviventi, ad eccezione dei redditi di cui all’art. 3 c. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 3 – Deduzioni familiari
Dal reddito calcolato ai sensi dell’articolo 2, per ogni figlio a carico, si deduce una quota pari alla soglia di povertà relativa calcolata annualmente dall’Istat. Ogni deduzione viene rapportata ai giorni di reale spettanza nell’arco del periodo d’imposta.
Se i genitori non optano per la somma dei redditi ai sensi dell’articolo 2, la deduzione spettante viene ripartita al cinquanta per cento tra loro.
Qualora la deduzione spettante non fosse goduta interamente a causa dell’incapienza del nucleo familiare, è prevista la possibilità per i contribuenti di optare per il rimborso o per la compensazione della quota non goduta fino a un massimo del settanta per cento della stessa.

Art. 4 – Imposta
Il reddito calcolato ai sensi dell’art. 2 viene diviso in parti uguali tra i percettori di reddito appartenenti al nucleo per l’applicazione della tassazione prevista dall’art. 11 c. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 5 – Ambito d’applicazione
Il trattamento fiscale individuato dagli articoli precedenti si applica esclusivamente alle famiglie nel cui nucleo siano presenti un numero di figli a carico non inferiore a quattro.
Si considerano a carico i figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi affiliati ed affidati, minori di età, perennemente invalidi al lavoro, portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quelli maggiori di età se studenti iscritti ad un corso di studi, di specializzazione post lauream o di tirocinio obbligatorio. Si considerano studenti i figli regolarmente iscritti, in corso con il piano di studi e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione fuori corso.

Art. 6 – Detrazioni
Nel caso in cui le detrazioni spettanti ai coniugi siano superiori all’imposta lorda calcolata in base alle disposizioni delegate, i coniugi possono optare per la reciproca compensazione.
Qualora i coniugi risultassero comunque incapienti, è previsto il rimborso ad personam del cinquanta per cento delle detrazioni non godute e la contestuale maturazione di un credito di imposta per il restante cinquanta per cento utilizzabile nei successivi dieci anni.

Art. 7 – Coordinamento normativo
I provvedimenti delegati conterranno le disposizioni necessarie per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta, nonché per il coordinamento delle norme in vigore relative all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all’introduzione dell’imposizione secondo il metodo introdotto dagli articoli precedenti

Art. 8 – Addizionali all’Irpef
Nel determinare la base imponibile ai fini dell’addizionale comunale all’Irpef come indicato dall’art.1 c. 4 del D. Lgs. 360/1998 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente Legge al DPR. 917/1986.
Nel determinare la base imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’Irpef come indicato dall’art.50 del D. Lgs. 446/1997 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente Legge al DPR. 917/1986.

Art. 9 – Attuazione
Il trattamento tributario previsto dalla presente legge all’art. 5, entra in vigore con l’anno fiscale 2009 e dovrà essere progressivamente esteso a tutte le tipologie di famiglia in un arco temporale di anni cinque. A questo fine in ogni Legge Finanziaria il Governo indicherà la composizione familiare cui estenderne l’applicazione ed individuerà le risorse stanziate a questo scopo.

Scarica allegati:
proposta_di_legge_anfn.pdf