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EMENDAMENTI ANFN ALLA FINANZIARIA: ASSEGNI FAMILIARI ANCHE AGLI AUTONOMI E RIFORMA ISEE

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Consegnati a Camera e Senato gli emendamenti compilati da ANFN alla Legge Finanziaria 2010 per famiglie numerose.

Premessa: ogni misura in favore delle famiglie numerose trova piena legittimazione nell’art. 31 della Costituzione: «“la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose» e non vuole in nessun modo essere discriminante nei confronti delle altre famiglie. Si rammenta anche che di recente l’Unione Europea ha dichiarato che in Italia le famiglie numerose sono quelle che stanno velocemente entrando nella fascia di povertà e che l’Italia vanta il più basso tasso di natalità.


Emendamento n. 1

Visto l’impegno che il Governo ha preso mediante l’art 2 comma 5-bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, gli importi degli assegni familiari (tutte le tabelle) sono aumentati del 50% per i nuclei da 6 componenti in avanti.
Per quanto attiene al diritto a percepire detti assegni, per i nuclei numerosi (presenza di almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni), il limite di età dei figli è innalzato da 21 anni a 26 anni, se studenti o apprendisti (modifica dell’art. 1 comma 11 lettera d della legge 296 del 27 dicembre 2006).
Infine, per permettere anche ai lavoratori autonomi di percepire gli assegni familiari, è abrogato l’art.2 comma 10 del decreto-legge 13 marzo 1988 convertito nella legge n. 153 del 13 maggio 1988.

Emendamento n. 2

L’ulteriore detrazione di 1.200 euro di cui all’art. 1 comma 15 della legge 244/2007 è raddoppiata a 2.400 euro.


Emendamento n. 3

Per ogni figlio naturale, adottivo o affidato è riconosciuto alla madre lavoratrice o casalinga un bonus pari a tre anni di contributi previdenziali figurativi.
(tale misura dovrebbe essere universale e introducibile progressivamente a cominciare dalle donne con 4 o più figli per arrivare a fine legislatura a tutte le donne che hanno figli).

Emendamento n. 4
La tabella 2 di cui al Dlgs 19/1998 istitutivo dell’ISEE è modificata come segue:

Numero componenti ……………………. Parametro

1 ………………………………………………. 1,00
maggiorazione per il coniuge …………… +0.50
maggiorazione per i primi 2 figli ……….. +0.50 per ognuno
maggiorazione di + 1 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
maggiorazione di 0,6 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

*Questa modifica è già stata approvata nel 2007 dalla Regione Puglia.