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Difesa civile gratuita per i non abbienti single, ma non per le...

Difesa civile gratuita per i non abbienti single, ma non per le famiglie numerose

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Il c.d. gratuito patrocinio per la difesa dei meno abbienti nei processi, con spese a carico dello Stato, è disciplinata dal D.P.R. n.115/2002.

La soglia reddituale per l’ammissione al beneficio della gratuità della difesa (art.76) è attualmente fissata in euro 11.493,82, ma, salvo quanto previsto dall’art.92, “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito é costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.”

Il sopra citato art.92, che “intende agevolare la concessione del patrocinio a soggetti inseriti in nuclei familiari numerosi” (Cass. Civ., ord. n.19295/2017), ma che vale soltanto per i processi penali e non anche per quelli civili (cfr. Corte Cost., sentenza n.237/2015), afferma poi che “Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari”, “i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”.

Pertanto, con riferimento al gratuito patrocinio nei processi civili, la soglia reddituale di ammissione al beneficio NON viene elevata “per ognuno dei familiari conviventi” con l’istante ed inoltre, con riferimento ai soli processi penali, tale soglia viene elevata di un importo fisso “per ognuno” di essi, ma senza alcun “particolare riguardo alle famiglie numerose” (quelle “con 3 figli o più”, secondo il Piano nazionale per la famiglia approvato il 07/06/2012 dal Consiglio dei Ministri) di cui all’art.31 Cost., dato che nessun incremento aggiuntivo alla soglia reddituale di accesso è previsto a partire dal terzo figlio in poi.

Con riguardo specifico al gratuito patrocinio nei processi civili, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.219 dell’11/07/2017, è stata quindi costretta a sottolineare “l’esigenza di un intervento normativo volto a sanare l’evidente inadeguatezza dell’attuale disciplina” che “attribuisce rilievo alla convivenza solo quando essa comporti un accrescimento delle capacità economiche del nucleo familiare”, mentre, “senza una logica giustificazione, non viene in considerazione la simmetrica situazione di un reddito familiare destinato al mantenimento di una pluralità di soggetti.”

Tale intervento normativo sollecitato dal Giudice delle Leggi dovrà – comunque -, non soltanto estendere l’applicazione dell’art.92 ai processi diversi da quelli penali, ma prevedere – per la difesa gratuita dei meno abbienti in tutti i processi – un incremento aggiuntivo alla soglia reddituale di ammissione, a partire dal terzo figlio in poi, in ossequio all’art.31 Cost.. Ciò anche al fine di evitare che le famiglie numerose vengano discriminate soltanto perché costrette a guadagnare di più, per far fronte alle ovvie maggiori spese, che una prole più numerosa esige (art.30 Cost.).

Avv. Francesco Bianchini