Ogniqualvolta si pensa al sistema fiscale italiano vengono i brividi per la sua complessità. Il T.U.I.R. Testo Unico per le Imposte sui Redditi – D.P.R. 917/86 del 22 dicembre 1986 compirà quest’anno, poco prima di Natale, 40 anni! Un tempo lungo, che fa anche pensare ai 40 anni di cammino del popolo eletto nel deserto. E pare che siano oltre 1.000 i provvedimenti di modifica intervenuti nel tempo dopo la sua emanazione.
L’attesa di una riforma totale e “riscrizione” di un nuovo testo unico è notevole, almeno in vista di una possibile semplificazione e, soprattutto, di una tassazione equa che consideri la “capacità contributiva” delle famiglie. L’art. 53 della Costituzione Italiana lo sancisce chiaramente:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”
I criteri di progressività sono stabiliti con scaglioni di reddito lordo imponibile ai quali vengono associate le aliquote di tassazione “lorda”. Ovviamente i limiti, stabiliti per legge, hanno subito modifiche ed oscillazioni nel corso degli anni, ma un costante allineamento al costo della vita non si è mai verificato.
Per esempio, con la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 gli scagioni IRPEF furono ridotti a 4 aliquote
Fino € 15.000 23%
Da € 15.000 a € 28.000 27%
Da € 28.000 a € 55.000 38%
Oltre 55.000 41%
Da quella data (sono trascorsi 20 anni) la soglia di € 28.000 è diventata, un pochino, il simbolo del passaggio da una tipologia di redditi bassi a redditi medi, cosiddetti redditi “lordi” del ceto medio che vanno da € 28.000 a 55.000 (oggi 50.000) fungendo, in buona sostanza, come spartiacque tra beneficiari di incentivi governativi e beneficiari di niente essendo, coloro che rientrano in questa fascia reddituale, classificati come “benestanti”. Per fare un esempio “il trattamento integrativo” di € 100 introdotto nell’anno 2000 spettava per redditi fino ad € 28.000
Ora nell’avvicendarsi delle finanziarie di ogni anno, delle modifiche di aliquote e scaglioni, la soglia IRPEF 28.000 è ancora oggi una linea di demarcazione per la definizione di redditi medi e comunque una soglia sul reddito individuale che, in mancanza di un “quoziente familiare” non realizza la “capacità contributiva” di una famiglia.
La cosa più utile da fare nel corso degli anni, prima ancora di aggiustare, limare, modificare scaglioni e aliquote, sarebbe stato adeguare detti scaglioni almeno all’inflazione: € 28.000 di venti anni fa non hanno lo stesso “peso” di oggi. Infatti, considerando il “tasso inflazione medio”, in luogo dello scaglione di reddito che va da € 28.000 ad € 50.000, avremmo oggi uno scaglione che va da € 40.000 ad € 78.000. Ed il primo scaglione, appunto, fino € 40.000. Stesso principio varrebbe …per gli scaglioni ISEE …
Peggio ancora sono i limiti reddituali per essere considerati a carico fiscale di chi percepisce reddito nel nucleo familiare. A parte una parziale modifica per i figli a carico da 21 a 24 anni portata nel 2018 ad euro 4.000 lordi, il resto, figli studenti da 24 anni in su, coniuge che non percepisce reddito lavorativo (non mi piace dire che non lavora perché lavora tantissimo in casa, nell’accudimento, dei figli, di genitori anziani, nelle opere casalinghe generali) il limite ad oggi è di € 2.841,51 ovvero i 5.500.000 delle vecchie lire, fissato nel lontano 1998 … siamo vicini ai 30 anni, se fosse stato adeguato all’inflazione media avremmo detto limite di carico fiscale ad € 5.500… con risultati totalmente diversi: un piccolo lavoro di un figlio per finanziarsi gli studi non lo vedrebbe escluso dal carico fiscale dei genitori né lo avrebbe reso “incapiente IRPEF” per detrazioni di oneri vari.
Per inciso, per il coniuge a carico, la detrazione IRPEF “base” nel 2006 pare ricordare che fosse di € 690, fermo restando limiti e ricalcoli in funzione del reddito… il tutto come oggi. Se fosse stata adeguata almeno all’inflazione media avremmo oggi una detrazione di € 1.000 che è pur sempre poca cosa ma almeno rivalutata.
E così via, scorrendo il Testo Unico delle Imposte sui redditi, il semplice adeguamento al tasso medio di inflazione cambierebbe anche la tassazione delle imprese. Per esempio, i beni inferiori al milione di lire erano totalmente detraibili nell’esercizio di acquisto ed entrata in funzione già 30 anni fa; con l’entrata in vigore dell’euro nel 2002 detto limite è stato portato ad € 516,46 ovvero 1.000.000/1936,27. Con l’adeguamento al tasso medio di inflazione detto limite di detrazione sarebbe di € 1.000 con conseguente risparmio di IRES ed IRAP.
Comunque, a noi interessa il discorso per le famiglie. L’adeguamento al costo della vita avrebbe inciso in negativo per le entrate tributarie ma avrebbe aumentato il potere di acquisto delle famiglie, con nuova spinta alle entrate tributarie stesse.
Andiamo avanti
Paolo Moroni – Referente pro-tempore Unità Politica Anfn








