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La Corte costituzionale: maternità surrogata, offesa intollerabile alla donna

La Corte costituzionale: maternità surrogata, offesa intollerabile alla donna

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La Consulta ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata contro il divieto di maternità surrogata previsto dal nostro ordinamento. L’utero in affitto «mina le relazioni umane».

«Pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell’ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento». Dunque «la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’identità personale del minore». Ma essa, nel «definirne il contenuto», «concorre insieme ad altre componenti». È il principio di diritto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza 272/2017. Una sentenza – al di là dei tecnicismi giuridici – chiamata in generale a decidere se il rapporto tra “committenti” non genitori biologici e figlio nato a seguito di maternità surrogata potesse ritenersi automaticamente escluso dal divieto che la legge 40 riserva a questa pratica, o se l’imperatività di questa e di qualsiasi altra norma in tema di filiazione dovesse comunque essere bilanciata con la valutazione del miglior interesse del minore.

La Corte costituzionale ha mostrato di propendere per quest’ultima scelta, fornendo alcuni criteri per la sua determinazione: «durata del rapporto instauratosi col minore», «modalità del concepimento e della gestazione», esistenza o meno di «strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico con il genitore contestato». Sotto il profilo tecnico, la questione sottoposta alla Corte – da parte di una donna che aveva fatto ricorso all’utero in affitto, insieme al curatore speciale del piccolo – era la sospettata illegittimità costituzionale dell’articolo 263 del Codice civile, a loro dire portatore di un automatico disconoscimento della genitorialità qualora mancassero legami biologici con il piccolo. Ma la Corte ha respinto questa tesi, dichiarando la questione «non fondata» sulla scorta del fatto che la norma recita che «il riconoscimento può essere impugnato», non “deve”.

Contemporaneamente, però, i giudici hanno ampiamente argomentato la necessità che in questi casi sia sempre valutato e privilegiato il miglior interesse del piccolo. La sentenza, il cui giudice relatore è Giuliano Amato, aggiunge a queste considerazioni giuridiche anche un determinante giudizio etico sulla surrogazione di maternità, che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». Parole che definiscono un punto di non ritorno nella considerazione di questa pratica vietata dalla legge italiana ma accettata in alcuni Paesi nei quali coppie italiane (eterosessuali o dello stesso sesso) si rivolgono per ottenere un figlio da utero in affitto.

Fonte: avvenire.it di Marcello Palmieri