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ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO: DOMANDE ENTRO IL 31 GENNAIO

ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO: DOMANDE ENTRO IL 31 GENNAIO

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Descrizione generale
È una misura assistenziale dello Stato a sostegno delle famiglie con almeno tre figli minorenni.

Presupposti d’accesso
Ai cittadini comunitari residenti in Italia che abbiano:

– almeno tre figli minori di 18 anni
– viene applicato il criterio statale ISE: nell’anno precedente all’evento l’insieme dei componenti del nucleo familiare ha un reddito complessivo, che sommato al patrimonio (calcolato al 20%), e detratte eventuali spese d’affitto e franchigie, oppure considerate certe situazioni di difficoltà (handicap o invalidità) non può essere superiore a Euro 24.377,39 al lordo (reddito complessivo 2011 per la domanda del 2012), per nuclei familiari di 5 persone*, con un solo genitore che lavora. Per famiglie con più persone detto limite ISE viene aumentato proporzionalmente.

*numero di persone a titolo d’esempio

Scadenze
La domanda va presentata ogni anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo (p.es: domanda del 2012 entro il 31 gennaio 2013).

Documenti richiesti
La domanda può essere presentata presso tutti i patronati.

Costi
L’utilizzo del servizio è gratuito.

Normativa
Legge statale 448/98 art. 65 e successive modifiche


Altre informazioni

Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni di legge (almeno tre figli minori di 18 anni ed un’ adeguata situazione economica).
Qualora il requisito della presenza di almeno tre figli minori si verifichi successivamente al primo gennaio, il diritto decorre dal primo giorno del mese in cui si è in possesso del requisito.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare questo requisito.

L’ammontare dell’assegno mensile, calcolato in base all’indicatore della situazione economica per tredici mensilità, viene erogato in un’unica soluzione.
Misura massima dell’assegno mensile:
dal 1.1.2012 al 31.12.2012: importo complessivo Euro 1.760,59 (Euro 135,43 x 13 mesi).

Novitá: non sará piú possibile effettuare tramite assegno bancario pagamenti pari o superiori a Euro 1.000,00. Ció in base alle disposizioni del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 recante: “disposizioni urgenti per la crescita, l’equitá e il consolidamento dei conti pubblici”. Tutti i compensi superiori a Euro 1.000,00 dovranno essere esclusivamente versati su conti correnti bancari o postali”.