La miglior cosa da fare sarebbe cancellare definitivamente l’Isee (Patrimoniale sulle famiglie) ma poi, necessariamente, dovrebbe essere istituita una NUOVA IMPOSTA PATRIMONIALE. Questo però non è possibile perché non è mai esistito, né esiste al momento, in nessuno programma politico né di CentroSx né CentroDx e quindi, al meglio, si può sperare in un miglioramento. Quello apportato dall’ultima Legge di Bilancio – è scritto a chiare note – rappresenta l’inizio di un percorso che andrà verso la revisione totale del regolamento attuale (DPCM 159/2013). In questo c’è da sperare.
In concreto l’Isee presenta, come detto da tanti anni, un’infinità di incongruenze per un compito veramente arduo e cioè quello di definire la presunta ricchezza delle famiglie per l’accesso alle politiche assistenziali.
Dove c’è Isee non esiste “politica familiare” ma “politica assistenziale” tant’è che lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inquadra l’Assegno Unico Universale come politica Assistenziale, non Familiare.
In Isee La componente patrimoniale è da sempre una parte fortemente critica perché contribuisce a determinare un valore di ricchezza che di fatto non sempre risulta “monetizzabile” per le spese che una famiglia deve affrontare.
Anche la componente reddituale è “critica” in quanto, secondo il regolamento Isee, sono considerate “REDDITO DISPONIBILE” anche le provvidenze erogate dalla pubblica amministrazione. Questa problematica non è nuova ma risale al 2011 quando il Governo Tecnico al tempo in carica, di fatto ampliò la nozione di “Reddito Disponibile” e in definitiva portò, con la successiva elaborazione del Regolamento Isee, all’inclusione nel reddito totale della famiglia anche quei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art.4 comma 2 lettere f) DPCM 159/2013 – quindi Assegno Unico / ex ANF ecc.) il tutto nell’ambito della “straordinaria necessità ed urgenza di procedere al consolidamento dei conti pubblici, col fine di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell’allora eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, nonché di adottare misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività”.
Con gli stessi provvedimenti, sui quali poggia la riforma del regolamento ISEE – DPCM 159/2013, troviamo il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una “maggiore valorizzazione della componente patrimoniale”.
Di fatto con quella norma e il successivo regolamento – c’è stata la convinzione di aver portato a termine un’opera buona, forse migliorando le casse statali ma, purtroppo, impoverendo le famiglie. Vero poi che se modifichi l’indicatore Isee e poi nei provvedimenti modifichi i limiti di accesso alle prestazioni, potrebbe non cambiare nulla (un pochino come “il giuoco delle tre carte”) e di conseguenza non favorire crescita e sviluppo delle economie familiari. E poi la grande domanda: perché chiamare reddito una provvidenza assistenziale?
Comunque, il fatto concreto è che l’Assegno Unico Universale percepito, che peraltro è finanziato in buona percentuale dalla abolizione delle detrazioni IRPEF per i figli a carico (togliendo quindi alla fiscalità quel minimo di equità che aveva) entra a far parte della componente reddituale, che pur sterilizzato (non considerato) per il calcolo di sé stesso, computa per le altre prestazioni assistenziali.
Per non parlare poi della scala di equivalenza che “non” tiene conto delle spese di accrescimento dei figli … e qui si aprono altre e complesse considerazioni…
Il cammino di riforma è quindi lungo e necessita di … risorse finanziarie.
Altra criticità sono le Borse di Studio.
Qui il problema vige da 40 anni ed è scritto nel TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ovvero scritto ed approvato nello scorso “millennio” nel lontanissimo 1986:
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R. – Testo Unico Imposte sui Redditi)
Art. 50 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: …
- c) Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante …
MA CHE VORREBBE DIRE REDDITO ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE la borsa di studio percepita, che sia premiale o per disagio economico???
Qui le modifiche possono venire solo dalla RIFORMA FISCALE
Assegno Unico Universale – Considerazioni
Le criticità sono sempre le stesse anche se migliorato in alcuni ambiti.
In buona sostanza risulta essere:
– Ottimo, perché corrisposto a tutti (compresi lavoratori autonomi e partite IVA ovvero universalità orizzontale) e rappresenta una misura strutturale ed aggiornata di anno in anno all’inflazione (aggiornamento automatico che non avviene per i redditi di lavoro dipendente… ove si va per rinnovi contrattuali …)
– Negativo, perché collegato all’indicatore ISEE (la Legge Delega prevedeva che potevano essere utilizzate anche alcune componenti dell’ISEE) che di fatto genera una elevatissima selettività limitando l’universalità verticale
– Pessimo, perché togliendo le detrazioni IRPEF per i figli a carico, cancella del tutto quel minimo di equità fiscale generata dalle detrazioni stesse
– Pessimo, perché viene drasticamente ridotto al compimento del 18° anno di età dei figli, ovvero nel momento in cui i figli hanno un peso economico molto più alto, e poi cessato al compimento del 21° anno anche se il figlio frequenta percorsi accademici formativi. (il fatto che riprendano le detrazioni fiscali per i figli a carico è poca cosa, con l’aggravante, ai fini del calcolo, dei diversi livelli reddituali)
Anche qui c’è tanto da lavorare e, forse, in collegamento con la RIFORMA FISCALE
RIFORMA FISCALE (Legge Delega 111/2023)
Cantiere apertissimo e credo che qui urgano molte “preghiere”!!! da parte di tutti, perché il punto centrale è arrivare all’applicazione del Fattore Famiglia ovvero una fiscalità – dello Stato e degli Enti Locali – che tenga conto della composizione del nucleo familiare e quindi della “capacità contributiva della famiglia” (principio sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana – Art. 53) in particolar modo delle Famiglie Numerose (principio sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana – Art.31). Non si tratta di richieste di aiuto ma semplicemente di EQUITA’ FISCALE.
Il problema centrale in tutto è che da sempre, ma proprio sempre, si lavora con il vincolo “NEI LIMITI DEI FONDI DISPONIBILI” fondi che sono pochi e le “politiche familiari (al momento per lo più assistenziali)” non sono spese correnti ma INVESTIMENTO SUL FUTURO e gli investimenti a costo zero o con poche risorse disponibili … non esistono.
Saluti a tutte le famiglie
Paolo Moroni – Referente pro-tempore Unità Politica Anfn








