Assegno unico universale – Isee… e dintorni

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    Nel portale INPS sono pubblicati mensilmente i dati relativi all’Assegno Unico Universale. Nell’ultima lettura dei dati, almeno tre sono le considerazioni da fare in merito:

    • Il fatto che risulta notevolmente diminuito il numero dei figli beneficiari di AUU – ovviamente collegato al calo della natalità
      FIGLI BENEFICIARI DI AUU 2024 NR. 10.134.569
      FIGLI BENEFICIARI DI AUU 2025 NR. 10.013.831
      FIGLI BENEFICIARI DI AUU 2026 NR.   9.473.036   -5,4% su 2025  – 6,53% su 2024
    • Il fatto che quasi il 25% dei figli beneficiari di AUU vivono in famiglie che non hanno presentato DSU per ottenere un’ISEE aggiornato
    • L’evidenza che per i figli maggiorenni e fino a 21 anni, l’importo di AUU dimezzato (a parte le ben note problematiche ISEE e come già rilevato da sempre, è veramente esiguo, proprio nel momento in cui un figlio ha un costo notevolmente maggiore rispetto al tempo in cui era più piccolo

     

    È noto che AUU nasce con il “braccino corto” perché, con la sua altissima selettività, è una misura di politica assistenziale e non familiare, ma a parte il CAMMINO DI MIGLIORAMENTO da percorrere (per l’ISEE è iniziato da poco) segnaliamo almeno tre aspetti importanti:

    • Per ricevere l’importo di AUU corretto è necessario avere un ISEE in corso di validità;
    • Per chi non lo avesse fatto, fino al prossimo 30 giugno 2026 può presentare la DSU e con l’aggiornamento ISEE avere diritto agli arretrati, se spettanti, da marzo;
    • Se non viene presentata la DSU e aggiornato l’ISEE entro il 30 giugno, AUU verrà erogato con gli importi minimi.

    Tra gli interventi da fare nel corso del tempo sulla domanda di AUU presentata ricordiamo che:

    • al compimento del 18° anno di età del figlio l’assegno viene sospeso, ragion per cui occorre intervenire tempestivamente nella portale INPS assegnando una delle quattro condizioni per le quali l’AUU può continuare ad essere corrisposto (se pur in forma ridotta) in genere la spunta è “studente”. Ugualmente occorre intervenire manualmente nel caso in cui il figlio termini gli studi e cominci a lavorare prima dei 21 anni:- Occorre segnalare che non sarà più a carico se percepisce un reddito superiore ad € 8.000 lordi annuo; da quel momento si interrompe la corresponsione di AUU;
    • al compimento del 21° anno riprendono le detrazioni IRPEF se il figlio rimane a carico perché studente. Per i lavoratori dipendenti ricordarsi di fornire al proprio datore di lavoro, il modulo delle detrazioni spettanti. Comunque, se spettanti, si recuperano tutte in sede di dichiarazione dei redditi;
    • per le famiglie numerose, al compimento del 21° anno del figlio e rimangono tre figli beneficiari di AUU, inserire il codice fiscale del figlio di oltre 21 anni per il quale non spetta più AUU ma concorre al computo dei 4 o più figli a carico per poter percepire regolarmente la maggiorazione di € 150/mese per famiglie numerose.

    Nel portale AUU sono visibili i dettagli di come si compone l’AUU – mese per mese – in “visualizza la domanda che hai presentato”, sezione consultazione, voce pagamenti. Da qui si può verificare la corrispondenza degli importi spettanti con l’allegato 1 al D.Lgs 230/2021 aggiornato per il 2026 qui allegato.

    Data la complessità della normativa, INPS sta portando avanti un cammino di miglioramento veramente importante. Per far si che le informazioni arrivino puntuali nel portale nell’APP INPS mobile, in e-mail, APP IO, per chi non lo ha già fatto deve entrare con SPID / CIE in area riservata e dare il consenso per ADESIONE AI SERVIZI PROATTIVI. In mancanza di questa autorizzazione INPS non può comunicare direttamente con il cittadino.

    Crediamo che già tutti conosciate il rinnovato portele INPS per la famiglia e la genitorialità.

    Strumento prezioso per la gestione dei diversi benefici a sostegno della famiglia e della genitorialità.

     

    Un caro saluto a tutte le famiglie

    Unità politica Anfn

    11.06.2026

    Prendi visione della Tabella importi e maggiorazioni AUU 2026 – 16549_Circolare-numero-7-del-30-01-2026_Allegato-n-1