La Legge che introduce l’Assegno di Inclusione (Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) prevedeva che i beneficiari della misura fossero (art. 2):
• nuclei familiari con disabilità;
• nuclei familiari con minorenni o con persone di almeno sessant’anni di età;
• nuclei familiari con componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Il dettaglio delle categorie che possono essere incluse in questa terza categoria è stato precisato da apposite linee di indirizzo, che prevedono, tra le altre, la condizione dei “neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare (care leavers), individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari”.
Pertanto, la condizione di neomaggiorenne fino all’età di 21 anni potrebbe garantire l’Assegno di Inclusione qualora il neomaggiorenne sia in carico al servizio sociale e sia stato individuato come destinatario di un intervento finalizzato a prevenire l’esclusione sociale, e qualora questa condizione venga certificata dall’ente pubblico.
Si pone però un problema connesso con l’Isee del neomaggiorenne che, uscito da una comunità o dall’affido, si trovi a vivere da solo o in un appartamento condiviso con altri ragazzi, care leavers e non. La regola generale in materia di Isee è prevista nell’ambito del DPCM 159 del 2013, che stabilisce che una persona con meno di 21 anni sia attratta a fini Isee dal nucleo familiare di origine, a meno che ricorrano specifiche condizioni che ne giustifichino l’autonomia.
In particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera b) del DPCM 159/2013 stabilisce che il giovane di età inferiore ai 21 anni può essere considerato componente di un nucleo familiare autonomo solo se:
• risulta residente in un’abitazione diversa da quella dei genitori da almeno due anni;
• possiede un reddito da lavoro dipendente o assimilato non inferiore a 6.000 euro annui nei due anni precedenti.
Tali requisiti, tuttavia, risultano difficilmente applicabili ai neomaggiorenni che escono da percorsi di tutela come l’affido o la comunità, i quali spesso non dispongono di una continuità lavorativa né di una residenza stabile da almeno due anni. In assenza di deroghe esplicite, sarebbe accaduto che, pur essendo teoricamente definibili come beneficiari dell’Assegno di Inclusione, il loro Isee venisse comunque calcolato sulla base del nucleo familiare d’origine, vanificando la possibilità di accedere autonomamente alla misura.
Con il Decreto Direzionale 4 ottobre 2019, n. 347, emanato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento delle Finanze del MEF, è stata introdotta una deroga a questo principio riguardante i neomaggiorenni.
Il decreto, entrato in vigore l’8 ottobre 2019, prevede al punto 1.1.10 delle istruzioni per la compilazione della DSU che i neomaggiorenni in uscita da convivenze anagrafiche o da affidamenti temporanei possano costituire nucleo familiare autonomo purché fossero:
• non coniugati;
• di età inferiore a 26 anni;
• privi di reddito superiore a 4.000 euro annui.
Pertanto, la possibilità di costituire un Isee a sé stante è riconosciuta a condizione che:
• l’allontanamento dalla famiglia di origine sia avvenuto con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria durante la minore età;
• il soggetto, al compimento del diciottesimo anno, non risieda più con la famiglia di origine, ovvero sia in procinto di trasferire la residenza al di fuori di essa, previa presentazione della relativa istanza.
Rileva il provvedimento giudiziario di allontanamento; non rileva invece la permanenza della residenza anagrafica presso il nucleo affidatario né l’eventuale prosecuzione dell’affido amministrativo fino ai 21 anni.
In quanto appartenenti a categorie di particolare fragilità sociale, tali soggetti hanno diritto, fino al compimento dei 21 anni, all’Assegno di Inclusione, misura economica che sostituisce il Reddito di Cittadinanza e che è espressamente rivolta anche a nuclei composti da giovani adulti in uscita da percorsi di tutela.
La disciplina speciale in materia di Isee e inclusione sociale per i care leavers rappresenta un riconoscimento normativo della loro condizione di vulnerabilità e costituisce strumento essenziale per garantire il diritto a un percorso di autonomia e integrazione sociale ed economica.
A cura di Gianvincenzo Nicodemo e Roberto Liquori








