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Lo statuto

Lo statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE A.P.S.

(Approvato assemblea di Bologna 30 Giugno 2019)

 

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE APS”, di seguito semplicemente Associazione.

L’Associazione è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) al n. 129 dal 30 gennaio 2007; ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2 del D. Lgs. 2 agosto 2017, n. 117 (‘Codice del Terzo Settore’), detta iscrizione ha valore equivalente a quella al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) – Sezione Associazioni di Promozione Sociale, fino a quando il RUNTS non sarà effettivamente operativo. Si considerano famiglie numerose le famiglie i cui componenti sono come minimo sei. Si considerano componenti la famiglia:

  1. i genitori, considerati come coppia eterosessuale unita da vincolo di matrimonio civile e/o religioso;
  2. i figli legittimi, naturali, adottivi e affidati facenti parte della famiglia e regolarmente registrati sullo stato di famiglia;
  3. anziani, parenti o affini dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, conviventi, facenti parte della famiglia e regolarmente registrati sullo stato di famiglia;

L’Associazione opera per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, nel rispetto dell’identità e dell’autonomia delle famiglie aderenti, valorizzandone la specificità.

L’Associazione è apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare, nel ripudio di ogni forma di ingiusta discriminazione, nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L’Associazione fissa la propria sede in Brescia.

L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo vuole essere nella società un forte stimolo per la costruzione di una comunità basata sull’Amore, sulla Pace e sulla Solidarietà.

A tale scopo intende perseguire le seguenti specifiche finalità, rientranti tra quelle di cui all’art. 5, lettere i), l), v) e w) del D. Lgs. n. 117/2017:

  1. la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, articoli 29, 30, 31);
  2. il sostegno della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative;
  3. la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia di cui alla precedente lett. a) e i suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che la famiglia svolge per la società italiana.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  1. interloquire con le istituzioni nazionali e sovranazionali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;
  2. cooperare con organismi nazionali e sovranazionali aventi finalità analoghe;
  3. denunciare situazioni e azioni che risultino inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni delle famiglie;
  4. assume iniziative d’intervento culturale, azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare; può pubblicare periodici, svolgere ricerche e studi sulla trasformazione della società ed altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo ed una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione, nonché assumere ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento dei fini statutari.
  5. ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Possono essere associate, nella persona di uno dei genitori, le famiglie numerose di cui all’art. 1 che condividano le finalità di cui al presente Statuto ed intendano sostenerle e promuoverle.

La famiglia che intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere la Carta dei Valori, le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

L’iscrizione comporta per il socio l’obbligo di versare la relativa quota, così come determinata dall’Assemblea.

E’ onere del socio comunicare un indirizzo email valido per ricevere le comunicazioni inviate dalla associazione.

Possono aderire all’Associazione come sostenitori, nella persona di uno dei coniugi, anche quelle famiglie con meno di sei componenti tra quelli indicati all’art. 1, che si riconoscano nei principi espressi nello Statuto e nella Carta dei Valori.

I Soci Sostenitori possono partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, con contributi finanziari o di altra natura e sono equiparati in tutto e per tutto agli altri soci per quanto riguarda il diritto di voto e la possibilità di accedere alle cariche sociali.

L’ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i Soci.

ARTICOLO 4. Adesione

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per la famiglia associata il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l’approvazione dei bilanci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede della associazione, senza spese per la Associazione, senza poterne tuttavia estrarre copia.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all’Associazione, di cui al presente Statuto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

–    l’Assemblea dei Soci;

–    il Consiglio direttivo;

–    il Presidente;

–    il Vice Presidente;

–    il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7. Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta da un Presidente, assistito da un Segretario, entrambi nominati dall’Assemblea stessa.

ARTICOLO 8. Convocazione

L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.

L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale e pubblicato sul sito web istituzionale della associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta inviata per posta elettronica a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve comunque essere convocata dal Presidente su domanda motivata e firmata da almeno 500 (cinquecento) soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea:

  • provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  • provvede alla nomina del Collegio dei Probiviri;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituiti dal Consiglio Direttivo;
  • approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  • delibera l’ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa annuale.

Nelle decisioni di competenza, si ricerca sempre la più ampia convergenza tra le famiglie aderenti.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10. Validità dell’Assemblea

l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

Quando deve deliberare sulle materie di cui ai punti n. 4 e n. 8 di cui all’art. 9, l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 11. Votazioni

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati.

Quando deve deliberare sulle materie di cui ai punti n. 4 e n. 8 di cui all’art. 9, l’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di quattro anni, ai quali possono essere attribuite dal Presidente deleghe specifiche.

Può nominare altresì un consiglio di presidenza formato da non meno di tre membri e non più di cinque, di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, con il compito di coadiuvare il Presidente nei propri compiti, coordinare l’attività del Consiglio stesso.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali incarichi non possono essere esercitati per più di due mandati consecutivi.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio è competente per tutte le materie che non sono di competenza della assemblea o altri organi sociali; cura l’esecuzione delle delibere assembleari; si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno.

La partecipazione alle riunioni può avvenire anche in modalità video o audio web conference.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, può, oltre che per le ipotesi previste dall’art. 5 del presente statuto, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. L’esclusione ha effetto dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca con delibera definitivamente esecutiva di un consigliere, alla sua sostituzione provvede la prima Assemblea successiva. In caso di riduzione dei consiglieri ad un numero inferiore a cinque, il Consiglio Direttivo si considererà decaduto nella sua interezza. I consiglieri rimasti rimarranno in carica, per la ordinaria amministrazione, in regime di prorogatioe provvederanno alla convocazione della Assemblea per la nomina del nuovo direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso controlla i bilanci redatti dal Tesoriere, li approva entro i primi tre mesi di ciascun anno e li presenta all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio direttivo può altresì nominare dei Coordinatori Regionali e Provinciali e Famiglie Delegate per la promozione, la diffusione e l’organizzazione dell’Associazione sul territorio. Tali Coordinatori e Famiglie Delegate possono aprire sedi secondarie per l’espletamento dei propri compiti, ma non hanno potere rappresentativo dell’Associazione, né autonomia finanziaria. Essi svolgono la loro attività sotto la direzione esclusiva del Presidente e del Consiglio e ad essi devono rispondere per il proprio operato e il loro incarico deve ritenersi temporaneo fino a quando l’Associazione non si doterà di strutture organizzative di coordinamento regionali e provinciali.

ARTICOLO 13. Il Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente si assicura che siano predisposti i bilanci consuntivo e preventivo e che siano corredati da idonee relazioni.

L’Assemblea regolarmente convocata, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) più uno dei partecipanti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

ARTICOLO 16. Il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea provvede, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo consultivo e di garanzia interno, composto da tre  membri effettivi e due supplenti liberamente scelti tra i soci dell’Associazione tra persone di comprovata competenza ed equilibrio, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione in merito alla interpretazione ed applicazione dello Statuto sociale, alla esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, ad eventuali situazioni di incompatibilità dei soci rispetto alle cariche sociali e, in genere, alla attività associativa.

In caso di qualsiasi controversia associativa, prima degli eventuali ricorsi giurisdizionali, ciascun socio si obbliga ad adire preliminarmente il Collegio dei Probiviri.

Nella sua prima riunione, che può tenersi in occasione del primo interpello, il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente ed approva il regolamento del proprio funzionamento. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione ciò avvenga, di un membro effettivo del Collegio vi subentra il membro supplente più anziano. La prima Assemblea successiva provvede quindi alla nomina di un nuovo membro supplente del Collegio dei Probiviri. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni.

L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno della Associazione. Per i probiviri valgono altresì le cause di incompatibilità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

Per la validità delle riunioni del Collegio dei Probiviri, che possono tenersi anche in modalità di video od audio web-conference, è necessaria la presenza di tutti i suoi membri effettivi.

I Probiviri operano quali amichevoli compositori ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

I procedimenti davanti al Collegio dei Probiviri dovranno concludersi entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio della procedura mediante interpello scritto di qualsiasi associato, del Presidente o del Consiglio Direttivo; durante tale termine è interdetto l’avvio di procedure giurisdizionali esterne.

In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, le parti sottoscriveranno il relativo verbale.

Il procedimento avanti il collegio dei Probiviri vincola tutte le parti all’obbligo di riservatezza.

ARTICOLO 17. Il Tesoriere

Il Tesoriere procede all’amministrazione dell’Associazione attraverso la regolare tenuta della contabilità redigendo i bilanci preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 18. Organo di controllo

Nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore l’Assemblea provvede alla nomina di un organo monocratico di controllo, al quale si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399 del codice civile, scegliendolo tra gli associati appartenente alle categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19. Incompatibilità

Tutte le cariche e gli incarichi previsti nel presente statuto, compresi quelli a livello locale, sono incompatibili con la titolarità di cariche elettive in enti ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale, regionale e locale o in partiti politici e sindacati.

Le stesse cariche e gli incarichi sono parimenti incompatibili con la titolarità di cariche, ruoli o funzioni non elettivi, ma di nomina e contenuto politici, nei medesimi enti e istituzioni.

Chi ricopre cariche o riceve ed assume incarichi in seno alla ANFN, comprese quelle a livello locale, è sospeso d’ufficio con effetto immediato quando è inserito come candidato in lista per ogni tipo di consultazione elettorale, a livello sovranazionale, nazionale, regionale o locale; la sospensione cessa automaticamente in caso di mancata elezione.

Chi ricopre cariche o riceve ed assume incarichi in seno alla ANFN, comprese quelle a livello locale, decade dagli stessi ed ha l’obbligo di darne comunicazione al Consiglio Direttivo con le proprie dimissioni immediate (per quanto le stesse possano occorrere) quando:

  • è nominato membro del governo nazionale, regionale o locale;
  • è chiamato a un incarico non elettivo di contenuto o soggetto a nomina politica o sindacale;
  • assume una posizione direttiva in una formazione politica o sindacale.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, la decadenza, automatica e d’ufficio, dalla carica sarà dichiarata, prendendone atto, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione nella prima seduta utile.

Le dimissioni rassegnate per causa di incompatibilità, anche in caso di successivo venir meno di quest’ultima, o la relativa decadenza efficace d’ufficio o pronunciata dal Consiglio Direttivo, comportano la definitiva cessazione dalla carica per il mandato in corso salva la possibilità di nuova candidatura all’atto del rinnovo delle cariche sociali.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19. Risorse economiche

L’Associazione trae le proprie risorse da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

Il patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ed ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi previste. E’esclusa e tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Conformemente al disposto dell’art. 8 del Codice del Terzo Settore, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

  1. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  2. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
  3. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  4. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
  5. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ARTICOLO 20. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.

ARTICOLO 21. Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, che saranno oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata, di regola ogni anno, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse al loro esame. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente, sotto la sua responsabilità e con stretto vincolo di riservatezza.

ARTICOLO 22. Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, anche mediante devoluzione ad altra associazione inserita nel registro ETS scelta dal Consiglio Direttivo, previo ottenimento del parere positivo dell’Ufficio Provinciale del Registro Unico del Terzo Settore, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

 

 

 

 

 

 

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