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le modifiche statutarie votate a Fiuggi: più consiglieri e ufficio di presidenza

le modifiche statutarie votate a Fiuggi: più consiglieri e ufficio di presidenza

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La modifica approvata dall’Assemblea di Fiuggi rende l’organizzazione ANFN più snella ed efficiente, ma soprattutto più rappresentativa delle diverse realtà locali.
Da una parte infatti prevede l’allargamento da 9 a 15 consiglieri, includendo famiglie del Centro, del Sud e delle Isole. Dall’altra istituisce un consiglio di presidenza per aiutare il presidente e coordinare il consiglio stesso, decidendo , tra l’altro, gli ordini del giorno dei consigli direttivi. Il consiglio è formato da 5 membri (il presidente, il segretario e il vicepresidente) e due consiglieri eletti dal consiglio, a garanzia di trasparenza e sintonia con il consiglio

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quindici membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni, ai quali possono essere attribuite dal Presidente deleghe specifiche.
Tutte le cariche elettive sono rinnovabili per il triennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.
Nomina altresì un consiglio di presidenza formato da cinque membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, mentre gli altri due membri sono eletti dal Consiglio.
Il consiglio di presidenza ha il compito di preparare l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, coadiuvare il Presidente nei propri compiti, coordinare l’attività del Consiglio stesso.

Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere comunicata a tutti gli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia e dovrà essere ratificata alla prima assemblea annuale successiva a detta delibera.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro novanta giorni dalla delibera del Consiglio; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale successiva.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso controlla i bilanci redatti dal Tesoriere e li presenta all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.
Il Consiglio direttivo può altresì nominare dei Coordinatori Regionali e Provinciali per la promozione, la diffusione e l’organizzazione dell’Associazione sul territorio. Tali Coordinatori possono aprire sedi secondarie per l’espletamento dei propri compiti, ma non hanno potere rappresentativo dell’Associazione, né autonomia finanziaria. Essi svolgono la loro attività sotto la direzione esclusiva del Presidente e del Consiglio e ad essi devono rispondere per il proprio operato e il loro incarico deve ritenersi temporaneo fino a quando l’Associazione non si doterà di strutture organizzative di coordinamento regionali e provinciali.