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TASSE SCOLASTICHE, non sono obbligatorie fino alla 3a superiore

TASSE SCOLASTICHE, non sono obbligatorie fino alla 3a superiore

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Carissime Famiglie,
Torno ancora una volta nell’argomento delle “tasse scolastiche”.
A chiarimento di tutto l’argomento e’ uscita il 2 Febbraio 2010 una circolare chiarificatrice del Ministero dell’Istruzione

http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm10_10

Si conferma quello che è stato ribadito più volte, e cioè che NON esistono tasse scolastiche
per le scuole dell’obbligo (cioè al di sotto della 3a. Superiore).

I versamenti richiesti dalle scuole pubbliche (Elementari, Medie, Superiori) sono solamente contributi spese,
e non si tratta di tasse o imposte governative.
Sono quindi soldi che vanno nel fondo cassa della scuola per le spese correnti.
La cosa è indicata anche nel Conto Corrente Postale che la scuola vi invita a pagare.

La conseguenza è molto semplice : Trattandosi di un contributo spese, le famglie possono
versarla a loro discrezione, cioè tutta, in parte o anche non versare nulla.
La scuola naturalmente non può rifiutarsi di iscrivere un alunno, anche se tale informazione
tipicamente è a conoscenza solo alla Direzione/Presidenza.
Abbiate pazienza con l’impiegato allo sportello, e se avete dei dubbi, presentatevi con la circolare allegata.
Il versamento del contributo scolastico non può impedire l’iscrizione dell’alunno alla scuola, proprio
perche’ si tratta di scuola dell’OBBLIGO.

Il mio suggerimento, se rientra nelle vostre possibilita’, è quello di versarne una piccola parte
in modo da coprire le spese minime, quali ad esempio l’assicurazione (tipicamente 10-20€).

COMUNQUE, qualunque sia la cifra che versate (anche quella versata durante l’anno per una gita)
nel bollettino postale aggiungete sempre in calce :

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA.

In questo modo potrete inserire la spesa nel Modello 730 o Unico per la detrazione, alla voce
spese di istruzione.

Un cordiale saluto a tutti…. e buona scuola per i vostri figli.
Marco Dal Pra’

Scarica allegati:
C.M._n._10_del_2_febbraio_2010.pdf