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Pdl. Proposta di legge

Pdl. Proposta di legge

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PRINCIPI E DEFINIZIONI

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

D’iniziativa dell’on. Antonio
Palmieri

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E
FINANZIARIE

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

 

 

 

 

 

 



 

Onorevoli colleghi! – Una
casa si sorregge sulle fondamenta e le fondamenta

di qualsiasi
Stato sono i cittadini; se questi non nascono o si impedisce, con la fiscalità,
di desiderarne la nascita, lo Stato muore.

Questi
sono i principi che devono caratterizzare l’atteggiamento del legislatore nei
confronti della famiglia.

1. Principio
costituzionale: l’art. 31 della Costituzione cita “La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose
”;

2. Principio
di equità fiscale: per evitare sperequazioni, a parità di reddito prodotto, la
tassazione deve tenere conto del numero delle persone che vivono con quel
reddito, in quanto il reddito effettivo pro-capite diminuisce all’aumentare del
numero dei componenti la famiglia. Una imposta che non tiene conto di questo
concetto è da considerarsi assolutamente iniqua;

2. Principio
dell’uguaglianza: l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
cioè il misuratore della povertà delle famiglie che vogliono accedere ai servizi,
alle esenzioni o alle tariffe agevolate) deve misurare l’effettivo stato
economico della famiglia senza penalizzare, come avviene adesso, quelle con il
maggior numero di figli.

Queste
ultime sono peraltro soggetti da tutelare, anche al fine di far si che ad ogni
figlio venga riconosciuta la stessa uguaglianza di condizioni sociali e le
stesse opportunità, evitando che esistano figli di serie A e figli di serie B
(quelli delle famiglie numerose);

3. Principio
del valore dei figli: i figli rappresentano il futuro della nostra società, la
nuova linfa del nostro paese. I figli vanno quindi considerati come un bene
prezioso per la nostra società, da tutelare e agevolare anche attraverso
facilitazioni alla famiglia. La fiscalità, anche locale, deve tenere conto di
questo principio, iniziando ad intervenire sui casi di palese sperequazione
come l’addizionale Irpef.

Come
emerso dallo studio dell’Eurostat pubblicato a fine febbraio 2006, a metà del
secolo è previsto che in Italia, malgrado l’apporto dei flussi migratori, la
popolazione calerà di circa 5,5mln. di abitanti. Mentre oggi abbiamo un
pensionato ogni 4 lavoratori, nel 2050 per ogni pensionato ci saranno solo 2
lavoratori. E’ già iniziato un progressivo e inarrestabile processo di
invecchiamento della nostra società, e ne stiamo già vivendo le prime
conseguenze: se l’Europa (e l’Italia ne è il caso più emblematico) l’economia
cresce a un ritmo molto più lento di Usa e Asia, questo è sicuramente in parte
dovuto alle diverse dinamiche demografiche di questi continenti. Per fare un
esempio, se abbiamo due villaggi con le stesse opportunità ambientali e gli
stessi abitanti, ma in uno ci sono 90 giovani e 10 anziani, e nell’altro ci
sono 10 giovani e 90 anziani, quali dei due villaggi avrà maggiori potenzialità
di crescita? I giovani, peraltro, sono apportatori di nuove idee e di nuove
imprese; se mancano, si impedisce il rinnovamento dell’economia stessa. Senza
contare le conseguenze dal punto di vista previdenziale. Questo è uno dei
motivi per i quali, nella lungimirante Francia, dal terzo figlio in avanti
viene dato un valore pari ad 1,00. Questo è il motivo per cui le scelte (e
anche le non scelte) che si fanno oggi, avranno effetti sul futuro della nostra
società.

E’
noto che , mentre in generale il potere di acquisto degli italiani è aumentato,
per la categoria famiglie con figli (in particolare le famiglie numerose),
questo potere è diminuito in virtù della mancata adozione di criteri fiscali
che tengano conto degli effettivi carichi fiscali.

E’
nota la piena deducibilità dell’assegno corrisposto al coniuge legalmente
separato (tanto che conviene separarsi). E’ noto altresì il mancato cumulo dei
redditi che privilegia le coppie di fatto, sia a livello di imposizione fiscale
e tributaria, sia a livello di precedenze nelle liste relative ai servizi
erogati dagli Enti pubblici (tanto che non conviene sposarsi).

Questo
è l’effetto di un sistema fiscale sviluppato solo in senso verticale e non
orizzontale, che discrimina i soggetti più deboli come le famiglie numerose, in
quanto non tiene conto del numero dei componenti la famiglia, e favorisce i single
e le coppie di fatto.

 

Questa
proposta di legge favorisce la famiglia come luogo di nascita ed educazione dei
figli e realizza pienamente l’articolo 31 della Costituzione. Inoltre
compenserebbe parzialmente la differenza di trattamento fiscale tra famiglie
monoreddito (che attualmente sono penalizzate per i noti motivi) e le famiglie
bireddito.

A
causa di politiche fiscali non adeguate sviluppate negli ultimi 50 anni (ormai
sessanta), le giovani coppie con figli e le famiglie numerose sono in
condizioni disperate, e non sono in grado o sono in difficoltà di svolgere il
loro ruolo procreativo ed educativo.

E’
opportuno a tal proposito consultare:

a) i
due rapporti sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale della
commissione presieduta dal dottor Giancarlo Rovati;

b) il
libro bianco del welfare del febbraio 2003;

c)
gli atti del convegno di conclusione dell’anno della famiglia (24 febbraio
2005);

d) la
relazione del dott. Frattini del gennaio 2005 per la commissione europea e le
successive comunicazioni sullo stato della demografia in Europa;

e) il
rapporto Istat 6 ottobre 2005;

f) la
relazione al Parlamento europeo dell’aprile 2006;

g) il
rapporto sull’evoluzione della famiglia in Europa a cura dell’IPFE 2006.

Un
dato tecnico: le famiglie con 4 o più figli erano poco più di tre milioni nel
1961 e sono diventate poco più di 300.000 nel 2001 (con una stima di 185.000
nel 2005),  con una percentuale
calcolata intorno al 20% di famiglie extracomunitarie. Si prevede, state la
loro situazione attuale, la scomparsa della tipologia nel 2015.

 

 



 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E
FINANZIARIE

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

 

 

 

Art. 1 – PRINCIPI E
DEFINIZIONI

 

1. La
presente legge ha l’obiettivo di agevolare con misure economiche e altre
provvidenze la formazione delle famiglie numerose e l’adempimento dei compiti
relativi, così come  previsto
dall’articolo 31 della Costituzione italiana.

 

2.
Per famiglia numerosa si intende quella composta da uno o due genitori con tre
o più figli, compresi gli adottivi e gli affidati.

 

3.
Agli effetti di questa legge, è equiparata alla famiglia numerosa quella
composta da:

a)           
uno o due genitori con due figli se uno di essi è disabile o inabile al
lavoro;

b)           
entrambi i genitori disabili o uno di essi con invalidità superiore al 65%
e due figli;

c)            
padre o madre separati o divorziati con tre o più figli anche se non
conviventi, ove esista una sentenza che attesti l’obbligo del genitore stesso a
fornire gli alimenti al figlio non convivente;

d)           
due o più fratelli orfani di entrambi i genitori sottoposti a tutela o
affidamento;

e)           
tre o più fratelli orfani ma maggiorenni.

 

 

Art. 2 – RICONOSCIMENTO E
MANTENIMENTO

DELLA CONDIZIONE DI FAMIGLIA
NUMEROSA

 

1.
Per il riconoscimento e il mantenimento della condizione di famiglia numerosa è
necessario che:

a) almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o
comunitario ed eserciti un’attività lavorativa in Italia;

b) tutti i membri della famiglia utili al riconoscimento
stesso siano residenti in Italia;

c) i figli abbiano meno di 21 anni o siano disabili,
convivano con il genitore o i genitori, salvo i casi indicati al comma 2
dell’articolo 1, dipendano economicamente dai genitori stessi e non abbiano
contratto matrimonio.

 

2.
L’età dei figli si eleva a 26 anni nel caso in cui il figlio stia conseguendo
un titolo di studio considerato adeguato alla sua età e finalizzato alla
ricerca di un’attività lavorativa.

 

3. La
condizione di famiglia numerosa, valida su tutto il territorio nazionale, sarà
riconosciuta dal Comune di residenza.

 

 

 

Art. 3 – AGEVOLAZIONI FISCALI
E PREVIDENZIALI

 

1.  
Per i figli appartenenti a famiglie numerose:

a)  

le detrazioni fiscali sono equiparate a quelle massime previste dalla legge
vigente per i casi particolari;

b)  
la corresponsione degli assegni familiari è prolungata fino al compimento
del ventiseiesimo anno di età dei figli non conviventi  e percettori di reddito ovvero
risultano percettori di redditi esenti ai fini Irpef della normativa vigente.

 

2.  
Per le famiglie numerose:

a)  
le detrazioni sono indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla
soglia di povertà relativa pro-capite calcolata dall’Istat annualmente,
aumentata del 50 per cento in presenza di portatori di handicap;

b)  
non viene applicato l’incremento della tassa di circolazione prevista per
le autovetture e gli autoveicoli di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 2 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c)   
in sede di dichiarazione dei redditi uno dei genitori può detrarre
l’importo delle bollette inerenti i consumi dell’acqua, della corrente
elettrica e del gas e l’importo complessivo della TRSU (tassa rifiuti solidi
urbani) relativi all’anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi;

d)  

sugli immobili di residenza viene applicata l’aliquota minima dell’ICI del
4 per mille prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 e la detrazione massima consentita pari a 258,00 euro;

e)  
ai fini del calcolo dell’imponibile dell’addizionale comunale Irpef e
dell’addizionale regionale Irpef, si dispone l’applicazione di una no-tax area
pari ad Euro 10.000 per ogni figlio;

f)    
sui ticket sanitari sulle prestazioni mediche e ospedaliere viene applicata
la riduzione del 50%;

g)  
per ogni figlio naturale, adottivo o affidato viene riconosciuto alla madre
lavoratrice (o al coniuge se la madre non è occupata) un bonus pari a tre anni
di contributi previdenziali. Per le lavoratrici part-time, la contribuzione
andrà calcolata sullo stipendio intero;

h)  
viene modificata la Tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, inserendo una maggiorazione per ogni figlio minore, compresi gli adottivi
e gli affidati, nonché per ogni figlio maggiorenne, fino al ventiseiesimo anno
di età, che frequenti l’Università e sia in regola con gli esami:

Numero dei figli

Maggiorazione

1

0,03

2

0,08

3

0,61

4

0,65

Per ogni ulteriore figlio

0,65

 

 

ART. 4 – OBBLIGAZIONI E
INFRAZIONI

 

1.           
Il capofamiglia di famiglia numerosa è obbligato a comunicare
all’Amministrazione locale competente ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare
entro novanta giorni dalla data della stessa. 

2.           
In conseguenza alla violazione degli obblighi di cui al comma 1, i benefici
relativi alla condizione di famiglia numerosa sono immediatamente revocati.-

 

 

ART.
5 – Copertura finanziaria

1.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in     milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero delle politiche per la
famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e del
comma 1250 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



 

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