STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE
NUMEROSE
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. Costituzione
È costituita
l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE",
di seguito semplicemente Associazione.
Si considerano famiglie
numerose:
a) le
famiglie i cui componenti sono come minimo sei;
b) si considerano componenti la famiglia:
1) i genitori, considerati come coppia eterosessuale
unita da vincolo di matrimonio civile e/o religioso;
2) i figli legittimi, naturali, adottivi e affidati
facenti parte della famiglia e regolarmente registrati sullo stato di famiglia;
3) anziani conviventi, facenti parte della famiglia e
regolarmente registrati sullo stato di famiglia;
4) altre persone che per diverso titolo appartengono
alla famiglia e regolarmente registrati sullo stato di famiglia.
L'Associazione opera
per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2, nel rispetto
dell'identità e dell'autonomia delle famiglie aderenti, valorizzandone la
specificità.
L'Associazione è
apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno
rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L'Associazione fissa la
propria sede in Brescia.
L'Associazione ha
durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per
gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina
specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'Associazione potrà
istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il
funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà
disciplinato da apposito Regolamento.
ARTICOLO 2. Oggetto e scopo
L'Associazione in
particolare e a solo titolo esemplificativo vuole essere nella società un forte
stimolo per la costruzione di una comunità basata sull'Amore, sulla Pace e
sulla Solidarietà.
A tale scopo intende
perseguire le seguenti finalità:
a) la
promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come
"società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27
dic. 1947, articoli 29,30,31);
b) il sostegno della partecipazione attiva e responsabile delle
famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione
umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative
c) la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e
sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, come riconoscimento del
ruolo sociale, educativo e formativo che la famiglia svolge per la società
italiana.
Per il raggiungimento
delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) interloquire con le
istituzioni nazionali e sovranazionali, in materia di politica familiare, con
una propria rappresentanza;
b) cooperare con organismi nazionali e sovranazionali aventi
finalità analoghe;
c) denunciare situazioni e azioni che risultino inadeguate e/o
contrarie agli interessi e alle aspirazioni delle famiglie;
d) assume iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposta
politica a promozione e tutela della soggettività familiare; può pubblicare
periodici, svolgere ricerche e studi sulla trasformazione della società ed
altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un
più adeguato ruolo educativo ed una partecipazione attiva della famiglia alla
vita della società in trasformazione, nonché assumere ogni tipo di iniziativa
considerata valida ed efficace per il perseguimento dei fini statutari.
e) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie
finalità.
TITOLO II. ADERENTI
ARTICOLO 3. Ammissione
Possono aderire come
Soci tutte le famiglie che dimostrino, all'atto dell'iscrizione, di essere
coerenti con la definizione di famiglia numerosa di cui all'art. 1.
Chi intende aderire all'Associazione
deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione
di condividere la Carta dei Valori, le finalità che la stessa si propone e
l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo
è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi
aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni
sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende
senz'altro accolta.
L'iscrizione comporta
per il socio l'obbligo di versare la relativa quota, così come determinata
dall'Assemblea.
Possono aderire
all'Associazione come sostenitori anche quelle famiglie con meno di sei
componenti che si riconoscano nei principi espressi nello Statuto e nella Carta
dei Valori.
I Soci Sostenitori
possono partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione, con contributi
finanziari o di altra natura e sono equiparati in tutto e per tutto agli
altri soci per quanto riguarda il diritto di voto e la possibilità di accedere
alle cariche sociali.
L'ammissione a socio
sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i Soci.
ARTICOLO 4. Adesione
L'adesione
all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
L'adesione
all'Associazione comporta per la famiglia associata il diritto di voto
nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle
modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci.
Tra i soci vige una
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò
espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita
associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci prestano
volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle
attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative
direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese
sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate
per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.
ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si
perde per recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisca
all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la
propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non
comporta alcun onere per il socio.
Qualora il socio violi
le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto,
dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza
di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio
Direttivo.
L'esclusione ha effetto
dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento
adeguatamente motivato.
Nel caso che l'escluso
non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può
adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione,
di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di
esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
TITOLO III. ORGANI
ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione
Sono organi
dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea è composta
da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un
socio nominato dall'Assemblea.
ARTICOLO 8. Convocazione
L'Assemblea si
riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo una volta ogni
due anni per l'approvazione dei bilanci consuntivi del biennio precedente.
L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci
giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta
anche per via elettronica da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli
Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.
L'avviso di
convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.
L'Assemblea
deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo
dei soci.
L'Assemblea
può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari
L'Assemblea:
a) provvede
alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del
Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario del Consiglio stesso;
b) provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri;
c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
e) delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio
Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituiti dal
Consiglio Direttivo;
f) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento
dell'attività dell'Associazione;
g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione
comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora
ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e
la devoluzione del suo patrimonio; Nelle decisioni di competenza, si ricerca
sempre la più ampia convergenza tra le famiglie aderenti.
i) delibera l'ammontare della quota di iscrizione e di quella
associativa annuale.
Delle riunioni
dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
ARTICOLO 10. Validità dell'Assemblea
l'Assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno
degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi
esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due
deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra
specificati.
ARTICOLO 11. Votazioni
L'Assemblea delibera a
maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto di
intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in
regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.
Ogni socio ha diritto
ad un voto.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 membri eletti
dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni, ai quali possono essere
attribuite dal Presidente deleghe specifiche.
Nomina
altresì un consiglio di presidenza formato da cinque membri, di cui fanno parte
di diritto il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, mentre gli altri
due membri sono eletti dal Consiglio. Il consiglio di presidenza ha il compito
di preparare l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, coadiuvare il
Presidente nei propri compiti, coordinare l’attività del Consiglio stesso.
Tutte le cariche
elettive sono rinnovabili per il quadriennio successivo alla nomina e non
possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo
ufficio.
Il Consiglio nomina nel
proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere,
ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.
Le cariche sociali sono
gratuite.
Il Consiglio si
riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da
almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per
deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita
associativa.
Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è
presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di
entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del
Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo,
con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il
consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine
dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca
deve essere comunicata a tutti gli associati entro sessanta giorni dalla sua
pronuncia e dovrà essere ratificata alla prima assemblea annuale successiva a
detta delibera.
Qualora il consigliere
non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli
può adire il Collegio dei Probiviri entro novanta giorni dalla delibera del
Consiglio; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia
del Collegio stesso. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il
Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la
convalida alla prima Assemblea annuale successiva.
In caso di recesso,
decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione
alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, senza limitazioni. Esso controlla i bilanci redatti dal
Tesoriere e li presenta all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il
funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria
per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo
può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di
determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed
organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal
Consiglio Direttivo medesimo.
Il Consiglio
direttivo può altresì nominare dei Coordinatori Regionali e Provinciali per la
promozione, la diffusione e l'organizzazione dell'Associazione sul territorio.
Tali Coordinatori possono aprire sedi secondarie per l'espletamento dei propri
compiti, ma non hanno potere rappresentativo dell'Associazione, né autonomia
finanziaria. Essi svolgono la loro attività sotto la direzione esclusiva del
Presidente e del Consiglio e ad essi devono rispondere per il proprio operato e
il loro incarico deve ritenersi temporaneo fino a quando l'Associazione non si
doterà di strutture organizzative di coordinamento regionali e provinciali.
ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio
Direttivo
Il Presidente
dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente
del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di
terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
Al Presidente
compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi
eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria
amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena
possibile.
Il Presidente
convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon
andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello
Statuto e del Regolamento.
Il Presidente
sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli
atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
Il Presidente
può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad
altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il Presidente
cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di
idonee relazioni.
L'Assemblea,
con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il
Presidente
ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito
all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente
costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la
funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i
locali dell'Associazione.
Egli coadiuva il
Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive
che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento
dell'amministrazione dell'Associazione.
ARTICOLO 16. Il Collegio dei Probiviri
L'Assemblea
provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del
Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti
dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero
sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.
I componenti
del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni.
L'incarico di
componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di
consigliere.
I Probiviri
giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.
Delle riunioni
e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi
verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del
Collegio stesso.
ARTICOLO 17. Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto
dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere procede
all'amministrazione dell'Associazione attraverso la regolare tenuta della
contabilità redigendo i bilanci preventivo e consuntivo.
ARTICOLO 18. Incompatibilità
Tutti gli incarichi di
cui ai precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17, sono incompatibili con
qualsiasi carica elettiva in partiti politici, sindacati, enti ed istituzioni
pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale e regionale.
TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO
ARTICOLO 19. Risorse economiche
L'Associazione trae le
proprie risorse da:
a) quote e
contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o
Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali
dell'Associazione.
Tutti i beni
appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal
Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile,
su richiesta, dagli aderenti.
ARTICOLO 20. Contributi
I contributi degli
aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione, qualora prevista, e dalla
quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.
Il contributo associativo
è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
rivalutabile.
ARTICOLO 21. Bilancio
Gli esercizi
dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di anno. Per ogni esercizio è
predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, che saranno
oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea.
Entro i primi
tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, che verrà
reso disponibile agli iscritti mediante pubblicazione sul sito web
dell’Associazione.
Durante gli
ultimi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, che verrà
reso disponibile agli iscritti mediante pubblicazione sul sito web
dell’Associazione.
I bilanci
debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni
che precedono l'Assemblea convocata, di regola ogni due anni, per la loro
approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse
alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a
spese del richiedente.
ARTICOLO 22. Avanzi di gestione
All'Associazione è
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
L'Associazione ha
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 23. Scioglimento
Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti
all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.
Il patrimonio sociale
non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per
qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra
associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di
Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
ARTICOLO 24. Legge applicabile
Per quanto non previsto
dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta
nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di
settore.